Il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze opera, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sulla base del sistema informativo gia' attivo presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado e presso la commissione tributaria centrale, le cui attivita' di segreteria sono state automatizzate secondo i piani tecnici di automazione del Ministero delle finanze.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - SERVIZI AUTOMATIZZATI
Art. 1
#Comma 1
Procedure automatizzate per la gestione dell'attivita' degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie
Comma 2
Comma 3
Capo II - RILEVAZIONI STATISTICHE
Art. 2
#Comma 1
Acquisizione ed utilizzo dei dati
Comma 2
Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, tramite l'utilizzo delle procedure automatizzate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), forniscono dati al sistema informativo del Ministero delle finanze. I dati presenti negli archivi sono anche utilizzati dal centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione di statistiche di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.
Le decisioni emanate dalle commissioni tributarie provinciali e regionali e dalla commissione tributaria centrale sono classificate per dispositivi di accoglimento, di rigetto, di inammissibilita' e di estinzione. Ulteriore specificazione e' fatta sui motivi dell'accoglimento e sulle disposizioni legislative a base della pretesa tributaria.
Il centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, fornisce annualmente alla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze i dati relativi alle predette rilevazioni statistiche.
Art. 3
#Comma 1
Rilevazione delle controversie definite con provvedimento diverso dalla sentenza
Comma 2
Il centro informativo del Dipartimento delle entrate comunica annualmente alla direzione centrale di cui all'articolo 2, comma 3, il numero delle controversie definite dalle commissioni tributarie provinciali e regionali con provvedimento diverso dalla sentenza.
Art. 4
#Comma 1
Comunicazioni al consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Comma 2
Le rilevazioni di cui al presente titolo sono trasmesse tramite il centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, al consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la predisposizione degli elementi posti a base della relazione che il Ministro delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Comma 3
Capo III - CORSI PRESSO LA SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA
Art. 5
#Comma 1
Corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie
Comma 2
I corsi di aggiornamento di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, possono essere organizzati e svolti, oltre che presso la sede centrale e le sedi decentrate della scuola centrale tributaria, anche presso le direzioni regionali delle entrate.
Art. 6
#Comma 1
Svolgimento dei corsi
Comma 2
I programmi di insegnamento, la durata e le modalita' di esecuzione dei corsi di cui all'articolo 5, sono stabiliti d'intesa con la direzione centrale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e con il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dal rettore della scuola centrale tributaria.
Ai componenti di commissione tributaria non si applica la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526.
La partecipazione ai corsi costituisce giustificato motivo di assenza dalle sedute delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992.
La scuola centrale tributaria, tramite la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, comunica alla segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali il programma annuale dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 5.
Il presidente della commissione tributaria comunica alla scuola per ciascun corso i nominativi dei giudici tributari interessati alla frequenza.