DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modificazioni alle condizioni generali di oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i Corpi ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64.

Numero 618 Anno 1996 GU 09.12.1996 Codice 096G0641

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-17;618

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Alle condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i Corpi ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.


L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Appaltatore del servizio). - Il servizio di cui all'articolo 1 viene concesso in appalto ad imprese che siano iscritte all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e che, per provata capacita' professionale e per notoria dirittura morale, diano pieno affidamento di assolvere il proprio compito e di adempiere ai sottospecificati obblighi, che sono inerenti al servizio loro affidato".


Il primo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Sulla quota fissa per giornata di presenza o sulla tariffa base stabilita dal Ministero per l'appalto, a seconda del sistema adottato per la determinazione del corrispettivo all'assuntore, i concorrenti presenteranno la loro offerta di ribasso o di aumento ragguagliata a un tanto per cento lire".


La lettera a) del secondo comma dell'articolo 4 e' sostituita dalla seguente:
" a) il contratto ha durata annuale ed e' normalmente rinnovabile fino a un massimo di quattro anni, in ogni caso, valutate le condizioni di convenienza e di pubblico interesse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. L'appalto assunto da una ditta individuale cessa comunque entro il 31 dicembre dell'anno di compimento da parte dell'appaltatore dell'eta' prevista dalla legge quale limite massimo dell'eta' lavorativa".


Dopo la lettera e) del secondo comma dell'articolo 4 e' aggiunta la seguente:
"e-bis) il divieto di partecipazione per quelle ditte individuali il cui titolare raggiunga il limite di eta' lavorativa previsto dalla legge nel corso dell'anno in cui e' indetta la gara".


Il n. 5 del primo comma dell'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"5) ad assumere un lavorante per ogni gruppo o frazione di gruppo di uomini di truppa in forza e presenti al Corpo o all'ente la cui entita' sara' stabilita dal Ministero ed a subordinare l'ammissione dei singoli lavoranti al gradimento del comandante".


Il terzo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"Le tariffe, limitatamente al servizio reso nella nuova localita', saranno aumentate del 50 per cento".