DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 460/1996 - Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Numero 460 Anno 1996 GU 06.09.1996 Codice 096G0483

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;460

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto dell'adesione ed ambito di applicazione

Comma 2

Agli effetti delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale e straordinaria, puo' formare oggetto di adesione il maggior valore o il valore venale dei beni e dei diritti stabilito dall'ufficio e suscettibile di rettifica secondo le singole leggi d'imposta, compresi i valori dei fabbricati e dei terreni diversi dalle aree edificabili dichiarati in misura inferiore a quella risultante su base catastale. Puo' formare oggetto di adesione, purche' suscettibile di rettifica, anche il valore iniziale agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dichiarato in misura superiore a quella risultante su base catastale. L'adesione ha effetto per tutti i tributi dovuti dai contribuenti, relativamente a ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.


Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, forma oggetto di definizione con adesione come se fosse un atto distinto.


L'adesione e' ammessa anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento successivo alla liquidazione dell'imposta principale, nonche' durante la pendenza del termine per l'impugnativa da parte di almeno uno degli obbligati anche se lo stesso termine sia gia' decorso per alcuno degli obbligati medesimi, cui sia stato notificato l'avviso di accertamento in tempi diversi. Sono esclusi dall'adesione i valori dei beni, compresi i relativi diritti, per i quali risulti impugnato, anche da uno solo dei contribuenti, l'avviso di accertamento di valore o di maggior valore nonche' i fabbricati per i quali il contribuente ha chiesto, nel rispetto delle condizioni prescritte, di avvalersi della determinazione del valore su base catastale ai sensi dell'art. 12 della legge 13 maggio 1988, n. 154.


Sono escluse le adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il comma 2 dell'art. 2-ter del D.L. n. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) prevede che: "Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalita' dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nella varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonche' su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realta' economica dei valori oggetto della rettifica".


Art. 2

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Comma 1

Criteri di applicazione

Comma 2

I valori risultanti dagli appositi prospetti di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati periodicamente in base all'andamento del mercato immobiliare.


Art. 3

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Comma 1

Modalita' dell'accertamento con adesione

Comma 2

Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente puo' formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione anteriormente alla impugnazione dell'atto, indicando il proprio recapito anche telefonico. La impugnazione dell'atto, anche da parte di uno solo degli obbligati, preclude l'accertamento con adesione. L'ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire di cui al comma 1 ovvero comunica al medesimo che non sussistono le condizioni perche' possa avere luogo l'accertamento con adesione.


L'adesione deve essere effettuata da tutte le parti contraenti, nonche' da tutti gli obbligati, mediante redazione di apposito atto scritto - in duplice esemplare - contenente l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda.


Per l'adesione il contribuente puo' farsi rappresentare con procura speciale non autenticata.


L'adesione si perfeziona con il pagamento delle somme conseguentemente dovute da effettuare contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione medesimo, ferma restando la possibilita' di dilazionare il pagamento nei modi e nei termini stabiliti dalle singole leggi di imposta. L'ufficio rilascia copia dell'atto di adesione.


Art. 4

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Comma 1

Effetti dell'adesione

Comma 2

Agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili il valore finale definito e' assunto come valore iniziale per la successiva applicazione dell'imposta.


A seguito dell'adesione, le sanzioni dovute per insufficiente dichiarazione di valore si applicano nella misura di un quarto del minimo stabilito dalle singole leggi di imposta per il caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento, calcolate sulla base del valore definito ai sensi dell'art. 2.


Nel caso in cui l'accertamento con adesione sia effettuato successivamente alla notifica di un avviso di accertamento questo perde efficacia.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le competenze attribuite dal presente regolamento agli uffici unici delle entrate ed agli uffici del territorio sono in via transitoria svolte dagli uffici del registro e dagli uffici tecnici erariali.


Art. 6

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.