DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente modalita' per il conseguimento della idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Numero 402 Anno 2000 GU 08.01.2001 Codice 000G0446

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-23;402

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Bando di abilitazione

Comma 2

Gli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione sono indetti con cadenza biennale con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Il bando contiene il termine e le modalita' di presentazione delle domande, nonche' l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove. Indica le materie oggetto delle prove attitudinali e orali, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali e i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti.
Il bando, inoltre contiene la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.


Le prove d'esame si svolgono su base decentrata nelle citta' sedi delle prefetture.


Nel decreto di cui al comma 1, e' indicata la data del successivo avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cui verra' data comunicazione del giorno, dell'ora, e delle sedi di svolgimento della prova attitudinale di cui all'articolo 6.


Qualora il numero delle domande presentate in una sede d'esame sia inferiore a venti, le prove si svolgono nel capoluogo di regione.


Art. 2

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Comma 1

Requisiti di ammissione

Comma 2

I requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.


Il prefetto puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame per difetto dei prescritti requisiti.


Art. 3

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Comma 1

Domanda di ammissione all'esame

Comma 2

La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta semplice secondo lo schema annesso al decreto di cui all'articolo 1, e' presentata nel termine previsto nel bando alla prefettura sede di esame nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il candidato ha la residenza anagrafica. Per la data di presentazione della domanda fa fede il timbro a calendario apposto dall'ufficio ricevente.


La domanda puo' essere, altresi', spedita nel termine previsto nel bando mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per la data di presentazione delle domande fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.


Non si tiene conto delle domande non firmate e di quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti nei commi 1 e 2.


Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. l27, non e' necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda di ammissione all'esame.


Art. 4

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Comma 1

Commissione esaminatrice

Art. 5

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Comma 1

Trattamento dei dati personali

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione all'esame sono raccolti nelle prefetture sedi di esame e dalle stesse trattati in base all'articolo 31 delle legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalita' di gestione dell'esame medesimo.


Le prefetture possono comunicare i dati di cui al comma 1 unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.


Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996, nei confronti delle prefetture titolari del trattamento.


Con decreto del prefetto sono nominati, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili del trattamento i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.


Art. 6

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Comma 1

Prova d'esame

Comma 2

L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio interdisciplinare.


Consegue l'idoneita' il candidato che abbia riportato nel colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.


Art. 7

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Comma 1

Ammissione al colloquio

Comma 2

La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui e provvede ad invitarvi a mezzo lettera raccomandata i candidati ammessi e a comunicare loro il voto conseguito nella prova attitudinale. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.


Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8.


Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice comunica alla Direzione centrale per la riscossione gli elenchi dei candidati risultati idonei.


Art. 8

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Comma 1

Conseguimento dell'abilitazione

Comma 2

I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall'A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' psico-fisica all'impiego. ((1))


In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli uffici competenti.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera a)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di sana e robusta costituzione di cui al comma 2 del presente articolo.


Art. 9

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Comma 1

Patentino di abilitazione

Comma 2

Il prefetto rilascia un patentino di abilitazione alle funzioni di ufficiale di riscossione ai candidati risultati idonei e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.


Art. 10

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Comma 1

Norma di coordinamento

Comma 2

I riferimenti agli uffici del Dipartimento delle entrate ed alle prefetture, contenuti nel presente decreto, si intendono fatti ai corrispondenti uffici previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la legge 11 gennaio 1951, n. 56.


Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e sue successive modificazioni ed integrazioni e sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.