DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.

Numero 458 Anno 1999 GU 06.12.1999 Codice 099G0529

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-27;458

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Coordinamento

Comma 2

Ai fini del coordinamento delle attivita' di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, il codice di identificazione alfanumerica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende anche la sigla della provincia nel cuiterritorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento degli oli extra vergini e vergini di oliva.


I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al presente articolo devono essere comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni.


Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 22 novembre 2001, n. 371 (in G.U. 1ยช s.s. 28/11/2001, n. 46), "Dichiara che non spetta allo Stato adottare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva) e conseguentemente annulla l'art. 1, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 458 del 1999, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".


Art. 2

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Comma 1

Comunicazioni

Comma 2

L'organismo pagatore, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni, comunica mensilmente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quantita' di olive di provenienza da Paesi terzi sulle quali e' stata accesa la cauzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio 1991,nonche' le quantita' di olive provenienti dagli Stati membri della Comunita' nel quadro della gestione del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva.


L'organismo pagatore di cui al comma 1, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto alla produzione, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il numero delle domande di aiuto presentate da produttori di olive di altri Paesi membri, con l'indicazione delle relative quantita' di olive molite e di olio ottenuto nei frantoi ubicati in Italia.