Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizione delle attivita' scolastiche
Comma 2
All'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1 -bis. Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi postdiploma, attivita' extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento.".
Art. 3
#Comma 1
Utilizzazione dei docenti in esubero
Comma 2
All'articolo 4, dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilita' di personale in esubero e secondo i criteri e le modalita' concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalita' di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonche' per il recupero delle scolarita'.".
Art. 4
#Comma 1
Associazioni studentesche
Comma 2
All'articolo 5, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca puo' costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione e' conferita ad uno studente maggiorenne.".
Art. 5
#Comma 1
Consulta provinciale
Comma 2
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnicoscientifica. L' elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta e' convocata dal provveditore agli studi entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
a) assicurare il piu' ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
b) formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
c) istituire, in collaborazione con il provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attivita' di orientamento;
d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.
4. Al fine di assicurare continuita' di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non piu' di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.
5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalita' organizzative.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e' individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.".
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dopo l' articolo 6, cosi' come sostituito dall'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 6 -bis. - 1. Con le risorse finanziarie destinate alle attivita' previste dal presente regolamento sono, altresi', coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonche' il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative.
2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, e' accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate.
Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilita' sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilita' finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalita'.".