DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

Numero 459 Anno 1998 GU 04.01.1999 Codice 098G0508

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-18;459

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.


Alle infrastrutture di cui al comma l non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997.


Art. 3

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Comma 1

Fascia di pertinenza

Comma 2

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.


Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.


Art. 4

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Comma 1

Infrastrutture di nuova realizzazione con velocita' di progetto superiore a 200 km/h

Comma 2

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocita' di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del corridoio puo' essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.


Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione.


Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e' verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.


Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita', che dovra' esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. ((1))


I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "E' soppressa la Commissione prevista dagli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento".


Art. 5

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Comma 1

Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocita' di progetto non superiore a 200 km/h

Comma 2

Il rispetto dei valori di cui al comma l e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, e' verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.


Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanita', che dovra' esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. ((1))


I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.


I valori limite di cui ai commi l e 3 devono essere conseguiti mediante l'attivita' pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocita' di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validita' immediata. In via prioritaria l'attivita' di risanamento dovra' essere attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia A, le rimanenti attivita' di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "E' soppressa la Commissione prevista dagli articoli 4, comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento".


Art. 6

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Comma 1

Limiti massimi di emissione per materiale rotabile di nuova costruzione

Comma 2

I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro.


Il materiale rotabile e' sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocita' di esercizio superiore a 200 km/h la verifica di cui sopra deve essere effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e degli altri organi competenti.