La disposizione dell'articolo 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con la quale viene previsto che l'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo l aprile 1996, n. 239, produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione, si applica anche alle attestazioni gia' prodotte e la cui efficacia e' scaduta il 31 gennaio 1998.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Termine di validita' delle attestazioni fiscali estere gia' prodotte
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modalita' di recupero delle somme versate in eccedenza
Comma 2
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le somme versate in eccedenza nel conto unico vengono tenute in considerazione agli effetti del calcolo del saldo negativo tra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.