DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Numero 217 Anno 1998 GU 09.07.1998 Codice 098G0271

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:03:51

Art. 2

#

Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, nonche' alle indagini conoscitive di cui alla legge ((...)).


((Ai procedimenti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, si applicano gli articoli da 6 a 14, nonche' gli articoli 18 e 19.))


Art. 3

#

Comma 1

Comunicazione volontaria delle intese

Comma 2

((Le comunicazioni volontarie di intese di cui all'articolo 2 della legge sono presentate, ai sensi dell'articolo 13,)) da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese, o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate ((; esse contengono)) le informazioni e ((recano)) gli allegati che consentano di valutare il contenuto dell'intesa.


Le comunicazioni sono presentate per mezzo di un apposito formulario, predisposto dall'Autorita', e pubblicato nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione dell'intesa.


L'Autorita' informa le imprese nel caso che la comunicazione sia incompleta o irregolare. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13 della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.


Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella comunicazione ((e')) comunicata all'Autorita', non appena conosciuta, dalle parti o da talune di esse. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 13 della legge, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova intesa.


((Ai fini della sottoscrizione e della presentazione delle comunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.))


Art. 4

#

Comma 1

Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge

Comma 2

Le richieste di autorizzazione di intese di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, in deroga al divieto dell'articolo 2 della legge stessa, sono presentate da ciascuna impresa o da tutte le imprese che partecipino ad intese o dai consorzi ed associazioni di imprese in relazione a deliberazioni da questi adottate ((; esse contengono)) le informazioni e ((recano)) gli allegati che consentano di valutare il contenuto della richiesta.


Le richieste sono presentate per mezzo di un apposito formulario predisposto dall'Autorita', da pubblicarsi nel bollettino, nel quale sono indicate le informazioni e gli allegati essenziali per la valutazione delle richieste.


L'Autorita' puo' richiedere alle imprese notizie ed elementi integrativi necessari per la valutazione della richiesta. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge decorre dal ricevimento di quanto richiesto.


Qualsiasi modificazione degli elementi essenziali contenuti nella richiesta, che e' nota alle parti o a taluna di esse, ((e')) immediatamente comunicata dalle parti, o da taluna di esse, che ne siano al corrente all'Autorita'. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, la comunicazione della modificazione equivale alla presentazione di una nuova richiesta.


Ai fini della sottoscrizione e presentazione delle richieste, si applicano le disposizioni dell'articolo ((19, commi 2 e 3)).


Della richiesta di autorizzazione e' data notizia mediante pubblicazione nel bollettino di un breve avviso concernente l'intesa oggetto della richiesta di autorizzazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.


L'autorizzazione, di cui all'articolo 4 della legge non produce effetti anteriori alla data della richiesta.


Art. 5

#

Comma 1

Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione

Comma 2

Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge, ((contengono)) tutte le informazioni ((e sono)) corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione.


Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorita' e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1.


L'Autorita' informa le imprese nel caso di comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.


Ai fini della sottoscrizione e della presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni dell'articolo ((19, commi 2 e 3)).


Art. 6

#

Comma 1

Avvio dell'istruttoria

Comma 2

((Il collegio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma 2, e 3 della legge o agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 14 della legge.))


Nel caso di presentazione di richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge, l'istruttoria ha inizio dal momento della presentazione della richiesta di autorizzazione completa delle informazioni e degli allegati essenziali. Qualora le richieste di autorizzazione in deroga siano presentate nel corso di un'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 14 della legge, l'Autorita' puo' procedere alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria stessa, ove necessario prorogando il termine fissato per la sua conclusione.


Il provvedimento di avvio dell'istruttoria ((indica)) gli elementi essenziali in merito alle presunte infrazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si puo' prendere visione degli atti del procedimento, nonche' il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge.


Il provvedimento di avvio dell'istruttoria e' notificato ((nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01,)) alle imprese e agli enti interessati, nonche' ai soggetti che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria.
Qualora l'istruttoria riguardi imprese che operano nel settore assicurativo, ne e' data immediata comunicazione all'(( Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) )).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214)).


Nel caso che per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione e' effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicita'.


Dell'avvio dell'istruttoria e' data notizia mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel bollettino.


Art. 7

#

Comma 1

Partecipazione all'istruttoria

Comma 2

I soggetti ai quali e' stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, hanno diritto di essere sentiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge.


((I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al procedimento)) in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresi' farsi assistere da consulenti di propria fiducia ((...)).


Art. 8

#

Comma 1

Poteri istruttori

Comma 2

((I poteri istruttori di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quinquies, della legge)) sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso ((in cui)) l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralita' di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214)).


Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie e' in ogni caso informato il collegio.


Ai sensi dell'articolo ((14, comma 2-septies, della legge)), l'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza ((, nonche' di altri organi dello Stato)).


Art. 9

#

Comma 1

((Richieste di informazioni, di esibizione di documenti e convocazione in audizione))

Comma 2

((Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti formulate per iscritto dagli uffici sono indirizzate a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che siano in possesso di informazioni utili ai fini dell'istruttoria e sono comunicate secondo le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1.))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214)).


((Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche oralmente dagli uffici, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2, fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili.))


((Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, lettera c), e al comma 4, e' possibile presentare una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti.))


((Gli uffici possono, in ogni momento dell'istruttoria, convocare in audizione i rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione, comunicato secondo le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1, indica le sanzioni e le penalita' di mora previste dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge.))


((Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite viene redatto dagli uffici un processo verbale, secondo le modalita' di cui all'articolo 18. Nel caso in cui i soggetti convocati ai sensi del comma 4-ter non si presentino all'audizione, e' redatto un verbale di mancata comparizione.))


((Le sanzioni e le penalita' di mora contemplate dall'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorita'.))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214)).


Art. 10

#

Comma 1

I s p e z i o n i

Comma 2

((Il collegio, su proposta degli uffici, autorizza le ispezioni ai sensi dell'articolo 14, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge.
Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.))


((I funzionari dell'Autorita' esercitano i loro poteri previa notifica del provvedimento ispettivo. Detto provvedimento precisa l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b), e c), e comma 7, lettera a), della legge, le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), dalla legge, per il rifiuto o il ritardo nel sottoporsi all'ispezione e per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.))


((Nel caso dell'attivita' ispettiva di cui all'articolo 14, comma 2-quinquies, della legge, i funzionari incaricati notificano altresi' il decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove si svolge l'accesso.))


((Ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, nonche' delle penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, non possono essere opposti:
a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;
c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.))


((Le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 5, lettere a), b) e c), e comma 7, lettera a), della legge, e le penalita' di mora previste dall'articolo 14, comma 6, lettera c), e comma 8, lettera c), della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorita'.))


Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento, ((su qualsiasi forma di supporto o dispositivo)).


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 185.


Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.


Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo verbale secondo le modalita' di cui all'articolo 18.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 185.


Art. 11

#

Comma 1

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

Comma 2

In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonche' la consultazione di esperti, proposte dagli uffici.


Il provvedimento con il quale sono disposte le perizie e le analisi, nonche' i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 7, comma 2, ai soggetti cui il procedimento si riferisce, nonche' a coloro che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).


Art. 12

#

Comma 1

Segreto di ufficio

Comma 2

Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di collaborazione con le istituzioni ((dell'Unione europea)) di cui agli articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge ((...)).


Art. 13

#

Comma 1

Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte

Comma 2

Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorita' nei procedimenti concernenti intese, abusi di posizione dominante ed operazioni di concentrazione e' riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti direttamente interessati di cui all'articolo 7, comma 1.


Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso e' consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il contraddittorio.


I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi.


Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.


Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.


((Sono sottratti all'accesso i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, nonche' tra l'Autorita' e le altre autorita' garanti della concorrenza degli altri Stati membri.))


Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio, nonche' i documenti inerenti a rapporti tra ((...)) l'Autorita' e ((le altre amministrazioni o organi dello Stato)), dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.


((I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite presentano agli uffici, al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici medesimi, una apposita richiesta, che contiene l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quali si richiede la sottrazione parziale all'accesso. Qualora i soggetti interessati non procedano secondo le modalita' sopra indicate, gli uffici presumono che i documenti non contengano informazioni riservate.))


L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne da' comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.


Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o piu' imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.


L'ufficio puo' disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 14.


Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni ((...)).


Il collegio ((puo')), con delibera da pubblicarsi nel bollettino, ((definire)) le modalita' di esercizio del diritto di accesso, nonche' i costi di riproduzione.


Art. 14

#

Comma 1

Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate

Comma 2

Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ((...)).


((La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine di chiusura dell'istruttoria, le risultanze di quest'ultima, nonche' la possibile imposizione di sanzioni o rimedi per porre fine alla presunta infrazione. Essa e' comunicata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, e a quelli che sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine stesso.))


La comunicazione delle risultanze istruttorie puo' essere effettuata mediante pubblicazione nel bollettino ovvero mediante altre forme di pubblicita' idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si ((tiene)) conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.


I soggetti di cui al comma 2 possono presentare memorie scritte e documenti sino a ((dieci giorni)) prima del termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione.


Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi ((presentano)) apposita richiesta entro ((dieci giorni)) dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio fissa la data dell'audizione, che e' comunicata alle imprese.


Il collegio puo' inoltre sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta.


Il collegio puo' sentire le imprese ed enti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si ((tiene)) conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti commerciali relativi alla propria attivita'.


Dell'audizione e' redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalita' di cui all'articolo 18.


Completata l'istruttoria, il collegio adotta il provvedimento finale.


Art. 15

#

Comma 1

Revoca delle autorizzazioni

Comma 2

Alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalita' di cui ((all'articolo 19, comma 01)). I poteri istruttori, nonche' le facolta' e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilita' di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'articolo 14.


Art. 16

#

Comma 1

Istruttoria per le operazioni di concentrazione

Comma 2

((Il collegio, quando ritiene che una concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6 della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera l'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge. Il provvedimento e' notificato alle imprese interessate nelle forme di cui all'articolo 19, comma 01.))


Gli uffici, acquisiti gli elementi probatori, comunicano ((, ai sensi dell'articolo 19, comma 1,)) ai soggetti nei cui confronti e' stata avviata l'istruttoria il termine di chiusura dell'istruttoria stessa, comunque non inferiore a sette giorni ((, e il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti)).


La proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge, ((e')) comunicata agli interessati con le medesime modalita' con le quali e' comunicata l'apertura dell'istruttoria stessa ((di cui al comma 1)).


Il collegio, qualora non ritenga necessario, a seguito di un'operazione ritualmente comunicata, avviare l'istruttoria, da' comunicazione delle proprie conclusioni nel merito alle imprese ed al ((Ministro delle imprese e del made in Italy)).


Art. 17

#

Comma 1

Indagini conoscitive di natura generale

Comma 2

L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge ((e')) pubblicato nel bollettino ((e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento)).


((Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono essere formulate richieste di informazioni, di audizione o di esibizione di documenti, nonche' disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalita' di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.))


((Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'articolo 13.))


Dell'esito delle attivita' svolte ((e')) data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino.


Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ((agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192,)) ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della ((legge)), il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.


Art. 18

#

Comma 1

Verbalizzazioni

Comma 2

Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione e' sottoscritto, al termine dell'audizione, ((anche digitalmente)) dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese, ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.


((Quando taluno dei soggetti)) non vuole o non e' in grado di sottoscrivere verbale, ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.


Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.


Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere effettuata ((registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo,)) delle audizioni.((Le registrazioni delle audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un massimo di trenta giorni se effettuate su supporto audio e di quaranta giorni se effettuate su supporto video.
L'Autorita', nel trattamento dei dati personali acquisiti tramite le registrazioni di cui al presente comma, assicura il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riguardo al canone di minimizzazione.))


Art. 19

#

Comma 1

((Notifiche e comunicazioni))

Comma 2

01.((Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15-nonies, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorita' mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.))
1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:
a) ((posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato;))
a-bis)(( lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;))
b) consegna a mano contro ricevuta;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214));
d) ((in caso di impossibilita' a procedere in base alle lettere a), a-bis) e b), posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo stesso mezzo;))
d-bis) ((nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.))
2. ((Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita', salva la possibilita' per gli uffici di indicare una diversa modalita'.))
3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti ((comprovano)) di disporre dei poteri di rappresentanza.


Art. 20

#

Comma 1

Disposizioni finali