DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento

Numero 185 Anno 2021 GU 29.11.2021 Codice 21G00193

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;185

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alla legge 10 ottobre 1990 n. 287

Comma 2

All'articolo 12 della legge n. 287 del 1990, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I tipi di prove ammissibili dinanzi all'Autorita' comprendono i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri documenti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate.
1-ter. L'Autorita' ha il potere di definire le priorita' di intervento ai fini dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorita' puo' non dare seguito alle segnalazioni che non rientrino tra le proprie priorita' di intervento.
1-quater. I procedimenti relativi alle infrazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, incluso l'esercizio dei poteri di cui al presente capo II da parte dell'Autorita', rispettano i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.».


Dopo l'articolo 15 della legge n. 287 del 1990, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Non applicazione delle sanzioni). - 1. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento dell'Unione europea, adotta con proprio provvedimento generale un programma di trattamento favorevole che definisce i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere non applicata o ridotta per le imprese che rivelino la loro partecipazione a cartelli segreti.
2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, per cartello segreto si intende un accordo o pratica concordata fra due o piu' concorrenti, di cui e' celata in tutto o in parte l'esistenza, volta a coordinare la loro condotta concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o di altre condizioni di transazione, anche in relazione ai diritti di proprieta' intellettuale, nell'allocare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, le restrizioni delle importazioni o delle esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti.
3. L'Autorita' concede l'immunita' dalle sanzioni solo se il richiedente:
a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15-quater della presente legge;
b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e
c) fornisce, per primo, elementi probatori che:
1) nel momento in cui l'Autorita' riceve la domanda, consentono a quest'ultima di effettuare un accertamento ispettivo mirato riguardo al cartello segreto, purche' l'Autorita' non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere di effettuare tale accertamento ispettivo o non abbia gia' effettuato detto accertamento ispettivo; o
2) a giudizio dell'Autorita', sono sufficienti a quest'ultima per constatare un'infrazione che ricade nell'ambito del programma di trattamento favorevole, a condizione che l'Autorita' non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per constatare tale infrazione e che a nessuna impresa sia stata accordata l'immunita' ai sensi del numero 1), in relazione a detto cartello segreto.
4. L'immunita' dalle sanzioni non puo' essere concessa alle imprese che hanno esercitato coercizione su altre imprese perche' aderissero al cartello segreto o continuassero a parteciparvi.
5. L'Autorita' informa il richiedente se gli e' stata concessa o meno l'immunita' condizionale dalle sanzioni. Il richiedente puo' chiedere di essere informato per iscritto dall'Autorita' circa l'esito della sua domanda. Nei casi in cui l'Autorita' respinge la domanda di immunita' dalle sanzioni, il richiedente interessato puo' chiedere che la sua domanda sia esaminata come una domanda di riduzione delle sanzioni.
Art. 15-ter (Riduzione delle sanzioni). - 1. L'Autorita' concede la riduzione delle sanzioni solo se il richiedente:
a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15-quater della presente legge;
b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e
c) fornisce, elementi probatori del presunto cartello segreto che costituiscono un valore aggiunto significativo al fine di provare un'infrazione che ricade nell'ambito del programma di trattamento favorevole rispetto agli elementi probatori gia' in possesso dell'Autorita' al momento della presentazione della domanda.
2. Se il richiedente fornisce elementi probatori inconfutabili, che l'Autorita' utilizza per provare ulteriori circostanze che determinano l'aumento delle sanzioni rispetto a quelle che sarebbero altrimenti state imposte ai partecipanti al cartello segreto, l'Autorita' non tiene conto di tali ulteriori circostanze al momento di determinare la sanzione da irrogare al suddetto richiedente che ha fornito tali elementi probatori.
Art. 15-quater (Condizioni generali per l'applicazione del trattamento favorevole). - 1. Per poter beneficiare del trattamento favorevole per la partecipazione a cartelli segreti, il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto al piu' tardi immediatamente dopo aver presentato la domanda legata a un programma di trattamento favorevole, tranne per quanto, a giudizio dell'Autorita', sia ragionevolmente necessario per preservare l'integrita' della sua indagine;
b) cooperare in modo genuino, integralmente, su base continuativa e sollecitamente con l'Autorita' dal momento in cui presenta la domanda fino a quando l'Autorita' non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione o ha altrimenti chiuso il procedimento istruttorio; tale cooperazione comporta quanto segue:
1) fornire prontamente all'Autorita' tutte le pertinenti informazioni ed elementi probatori riguardanti il presunto cartello segreto di cui il richiedente venga in possesso o a cui possa accedere, in particolare:
1.1. la denominazione e l'indirizzo del richiedente;
1.2. la denominazione di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto;
1.3. una descrizione dettagliata del presunto cartello segreto, inclusi i prodotti che ne formano l'oggetto, l'ambito geografico, la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;
1.4. informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate a qualsiasi altra autorita' garante della concorrenza in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future;
2) restare a disposizione dell'Autorita' per rispondere a qualsiasi richiesta che possa contribuire a stabilire i fatti;
3) mettere a disposizione per audizioni di fronte all'Autorita' i direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale e compiere ragionevoli sforzi per fare altrettanto con gli ex direttori, amministratori e altri membri del personale;
4) non distruggere, falsificare o celare informazioni o elementi probatori pertinenti; e
5) non rivelare di aver presentato la domanda di trattamento favorevole ne' rendere nota alcuna parte del suo contenuto prima che nel procedimento istruttorio l'Autorita' abbia inviato la comunicazione delle risultanze istruttorie, a meno che non sia stato convenuto altrimenti; e
c) nel periodo in cui prevede di presentare una domanda di trattamento favorevole all'Autorita', non deve:
1) aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori pertinenti riguardanti il presunto cartello segreto; o
2) aver rivelato di voler presentare la domanda ne' aver reso nota nessuna parte del suo contenuto, a eccezione di altre autorita' garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi.
Art. 15-quinquies (Forma delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole). - 1. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate ai sensi dell'articolo 15-septies possono essere presentate per iscritto o in forma orale. Con il provvedimento di cui all'articolo 15-bis, comma 1, l'Autorita' puo' individuare altri mezzi che consentono ai richiedenti di non acquisire il possesso, la custodia o il controllo delle dichiarazioni presentate.
2. Su istanza del richiedente, l'Autorita' conferma per iscritto la ricezione delle domande complete o semplificate, indicandone la data e l'ora.
3. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole relative a domande complete o semplificate, incluse quelle presentate ai sensi dell'articolo 15-sexies, sono presentate in lingua italiana. L'Autorita' puo' concordare bilateralmente con il richiedente che la domanda sia presentata in altra lingua.
Art. 15-sexies (Numero d'ordine per le domande di non applicazione delle sanzioni). - 1. Le imprese che intendono chiedere la non applicazione delle sanzioni possono ricevere inizialmente un posto nell'elenco relativo al trattamento favorevole, se lo richiedono, per un periodo determinato di volta in volta dall'Autorita', in modo che il richiedente raccolga le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la soglia probatoria pertinente ai fini dell'immunita' dalle sanzioni. La scelta dell'Autorita' in ordine all'accoglimento della domanda e' pienamente discrezionale.
2. L'impresa che presenti la richiesta di cui al comma 1 fornisce all'Autorita', ove disponibili, le seguenti informazioni:
a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente;
b) gli elementi alla base delle preoccupazioni che hanno portato alla richiesta;
c) i nomi di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto;
d) i prodotti e i territori interessati;
e) la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;
f) informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate alle altre autorita' garanti della concorrenza in relazione al presunto cartello segreto ovvero informazioni su possibili domande future.
3. Le informazioni e gli elementi di prova forniti dal richiedente nel periodo determinato ai sensi del comma 1 sono considerati come presentati alla data della richiesta iniziale.
Art. 15-septies (Domande semplificate). - 1. L'impresa che ha richiesto alla Commissione europea il trattamento favorevole in relazione a un cartello segreto che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, presentando una domanda completa o richiedendo un numero d'ordine, puo' presentare all'Autorita' una domanda in forma semplificata in relazione al medesimo cartello, a condizione che la domanda riguardi piu' di tre Paesi membri come territori interessati.
2. La domanda semplificata consta di una breve descrizione di ciascuno dei seguenti elementi:
a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente;
b) la denominazione delle altre parti del presunto cartello segreto;
c) il prodotto o i prodotti che ne formano oggetto e gli ambiti geografici;
d) la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;
e) lo Stato membro o gli Stati membri dove verosimilmente si trovano gli elementi probatori del presunto cartello segreto; e
f) le informazioni relative alle domande di trattamento favorevole gia' presentate alle altre autorita' garanti della concorrenza dell'Unione europea e di Paesi terzi in relazione al presunto cartello segreto, ovvero informazioni su possibili domande future.
3. Se la Commissione europea riceve una domanda completa e l'Autorita' riceve una domanda semplificata in relazione allo stesso presunto cartello, l'Autorita' considera la Commissione come il principale interlocutore del richiedente in particolare nel fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore indagine interna, finche' non e' precisato se la Commissione perseguira', integralmente o parzialmente, il caso. In tale periodo l'Autorita' puo' chiedere all'impresa che ha presentato una domanda semplificata di fornire chiarimenti specifici solo in merito agli elementi di cui al comma 2, prima di chiedere la presentazione di una domanda completa a norma del comma 5.
4. Quando riceve una domanda semplificata, l'Autorita' verifica se ha gia' ricevuto una domanda semplificata o completa da altri richiedenti in relazione allo stesso presunto cartello segreto. Se l'Autorita' non ha ricevuto altre domande di trattamento favorevole da altri richiedenti e ritiene che la domanda semplificata soddisfa i requisiti di cui al comma 2, ne informa di conseguenza il richiedente.
5. Quando la Commissione europea informa l'Autorita' di non voler perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, l'Autorita' puo' sollecitare i richiedenti a presentare ad essa una domanda completa.
L'Autorita' puo' esigere che il richiedente presenti la domanda completa prima che la Commissione abbia informato l'Autorita' che non intende perseguire, integralmente o parzialmente, il caso, solo in circostanze eccezionali, qualora cio' si riveli strettamente necessario per la definizione o l'allocazione del caso. Quando l'Autorita' richiede la presentazione di una domanda completa, indica al richiedente un termine ragionevole per la presentazione di tale domanda, nonche' delle informazioni e degli elementi probatori corrispondenti. In ogni caso, resta impregiudicato il diritto del richiedente di presentare volontariamente una domanda completa all'Autorita' in una fase anteriore.
6. Se il richiedente presenta la domanda completa conformemente al comma 5 entro il periodo specificato dall'Autorita', la domanda completa e' considerata come presentata all'ora della domanda semplificata, a condizione che la domanda semplificata riguardi lo stesso o gli stessi prodotti e il territorio o i territori interessati e abbia la stessa durata del presunto cartello segreto di cui alla domanda di trattamento favorevole presentata alla Commissione europea, eventualmente aggiornata.».


Al Titolo II, dopo il Capo II e' aggiunto il seguente capo:
«Capo II-bis. Assistenza investigativa nell'ambito della rete europea della concorrenza.
Art. 15-octies (Cooperazione investigativa). - 1. Fatto salvo l'articolo 14, comma 2-octies, l'Autorita' puo' esercitare i poteri di indagine di cui all'articolo 14 in nome e per conto di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea che ne fanno richiesta, al fine di accertare un'eventuale inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle richieste di informazioni, agli accertamenti ispettivi, alle convocazioni in audizione, alle diffide, alle misure cautelari e alle decisioni con impegni adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.
2. L'Autorita' puo' richiedere alle altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea di esercitare i poteri di indagine ad esse conferiti dal diritto nazionale al fine di accertare un'eventuale inottemperanza, da parte di imprese o associazioni di imprese, alle richieste di informazioni, agli accertamenti ispettivi, alle convocazioni in audizione, alle diffide, alle misure cautelari e alle decisioni con impegni adottate dall'Autorita' in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.
3. L'Autorita' trasmette all'autorita' richiedente le informazioni raccolte ai sensi del comma 1 e utilizza come mezzo di prova le informazioni ad essa trasmesse da altre autorita' ai sensi del comma 2, fatte salve le garanzie di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Art. 15-nonies (Richieste di notifica). - 1. L'Autorita', su richiesta di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea formulata in relazione all'applicazione degli articoli 101 o 102 del TFUE, notifica ai destinatari sul territorio nazionale:
a) le comunicazioni delle risultanze istruttorie riguardanti una presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE e le decisioni che applicano tali articoli adottate dall'autorita' richiedente;
b) qualsiasi altro atto procedimentale adottato nell'ambito del procedimento istruttorio che debba essere notificato a norma del diritto nazionale dell'autorita' richiedente;
c) qualsiasi altra documentazione pertinente relativa all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, inclusa la documentazione relativa all'esecuzione delle decisioni che applicano sanzioni o penalita' di mora.
2. L'Autorita', quando applica gli articoli 101 o 102 del TFUE, puo' richiedere alle altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea di notificare ai destinatari sul territorio nazionale dell'autorita' adita:
a) le comunicazioni delle risultanze istruttorie riguardanti una presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE e le decisioni che applicano tali articoli;
b) qualsiasi altro atto procedimentale adottato nell'ambito del procedimento istruttorio che debba essere notificato a norma del diritto nazionale;
c) qualsiasi altra documentazione pertinente relativa all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, inclusa la documentazione relativa all'esecuzione delle decisioni che applicano sanzioni o penalita' di mora.
Art. 15-decies (Richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalita' di mora). - 1. L'Autorita', su richiesta di altre autorita' nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea, adotta in raccordo con le competenti amministrazioni le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE, se l'autorita' richiedente, dopo aver compiuto ragionevoli sforzi nel proprio territorio, ha accertato che l'impresa o l'associazione di imprese nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva non dispone di beni sufficienti nello Stato membro dell'autorita' richiedente per consentire il recupero di detta sanzione o penalita' di mora.
2. Nei casi che non ricadono nel comma 1, in particolare quando l'impresa o l'associazione di imprese, nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva, e' stabilita in Italia, su istanza dell'autorita' richiedente l'Autorita' puo' comunque prestare assistenza per dare esecuzione alle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'autorita' richiedente in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.
3. L'Autorita' puo' richiedere alle autorita' competenti all'uopo designate dagli altri Paesi dell'Unione europea di assicurare l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalita' di mora adottate dall'Autorita' in relazione all'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE.
4. Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'esecuzione di sanzioni e penalita' di mora sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorita' richiedente.
5. Ai fini del presente articolo si considerano decisioni definitive quelle non piu' suscettibili di essere impugnate con mezzi ordinari.
Art. 15-undecies (Procedura di cooperazione). - 1. L'Autorita' da' esecuzione alle richieste di cui agli articoli 15-nonies, comma 1, e 15-decies, commi 1 e 2, senza indebito ritardo, sulla scorta di uno strumento uniforme corredato di una copia dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione.
2. Tale strumento uniforme indica i seguenti elementi:
a) la denominazione, l'indirizzo conosciuto del destinatario e altre informazioni utili alla sua identificazione;
b) un riassunto dei fatti e delle circostanze pertinenti;
c) un riassunto della copia acclusa dell'atto da notificare o a cui dare esecuzione;
d) la denominazione, l'indirizzo e altri dati di contatto dell'autorita' adita;
e) il termine entro cui si dovrebbe effettuare la notifica o l'esecuzione, quali i termini decadenziali previsti dalla legge o i termini di prescrizione.
3. Per le richieste di cui all'articolo 15-decies, oltre ai requisiti di cui al comma 2, lo strumento uniforme contiene quanto segue:
a) le informazioni relative alla decisione che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorita' richiedente;
b) la data in cui la decisione e' diventata definitiva;
c) l'importo della sanzione o penalita' di mora;
d) le informazioni che attestano gli sforzi ragionevoli compiuti dall'autorita' richiedente per dare esecuzione alla decisione nel proprio territorio. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 15-decies, comma 2.
4. Lo strumento uniforme e' trasmesso all'Autorita' in lingua italiana. Tuttavia, l'Autorita' puo' concordare bilateralmente con l'autorita' richiedente, caso per caso, che lo strumento uniforme possa essere trasmesso in una lingua diversa. L'atto da notificare o la decisione che consente l'esecuzione della sanzione o della penalita' di mora devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana. Tuttavia, l'Autorita' puo' concordare bilateralmente con l'autorita' richiedente, caso per caso, che tale traduzione possa essere fornita in una lingua diversa.
5. Lo strumento uniforme di cui al comma 1 del presente articolo costituisce l'unica base delle misure di esecuzione adottate dall'Autorita'. Esso non e' oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione.
6. L'Autorita' non e' tenuta a dare esecuzione a una richiesta di cui agli articoli 15-nonies e 15-decies solo se:
a) la richiesta non e' conforme alle disposizioni del presente articolo; ovvero
b) l'Autorita' adduce validi motivi che dimostrino come l'esecuzione della richiesta sarebbe manifestamente contraria all'ordine pubblico. Se l'Autorita' intende rifiutare una richiesta di assistenza di cui agli articoli 15-nonies e 15-decies della presente legge o chiede ulteriori informazioni, contatta l'autorita' richiedente.
7. L'Autorita' puo' richiedere che l'autorita' richiedente sostenga tutti i costi aggiuntivi ragionevoli, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi, in relazione alle misure adottate a norma degli articoli 15-octies e 15-nonies.
8. L'Autorita' puo' recuperare l'importo totale dei costi sostenuti in relazione alle azioni intraprese di cui all'articolo 15-decies dalle sanzioni o penalita' di mora riscosse per conto dell'autorita' richiedente, compresi i costi di traduzione, retributivi e amministrativi. Se l'Autorita' non riesce a riscuotere le sanzioni o penalita' di mora, puo' chiedere all'autorita' richiedente di farsi carico dei costi sostenuti. L'Autorita' puo' altresi' recuperare i costi sostenuti in relazione all'esecuzione di siffatte decisioni dall'impresa nei cui confronti la sanzione o la penalita' di mora e' esecutiva.
9. L'Autorita' recupera tali importi dovuti in euro, secondo le disposizioni applicabili nel diritto nazionale. Se necessario, l'Autorita' converte in euro, in conformita' del diritto nazionale, l'importo delle sanzioni o penalita' di mora, applicando il tasso di cambio in vigore alla data in cui le sanzioni o penalita' di mora sono state imposte.
10. L'Autorita' puo' convenire, su base di reciprocita', la rinuncia al recupero dei costi di cui ai commi 7 e 8 nei confronti delle altre autorita' nazionali di concorrenza dei Paesi dell'Unione europea.
Art. 15-duodecies (Competenza e legislazione applicabile). - 1.
Le controversie rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorita' richiedente e sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro, se riguardano:
a) la legittimita' di un atto da notificare ai sensi dell'articolo 15-nonies o di una decisione cui dare esecuzione ai sensi dell'articolo 15-decies; e
b) la legittimita' dello strumento uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro dell'autorita' adita.
2. Le controversie riguardanti le misure di esecuzione adottate nello Stato membro dell'autorita' adita o la validita' di una notifica effettuata dall'autorita' adita rientrano nella competenza degli organi competenti dello Stato membro dell'autorita' adita e sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro.».


All'articolo 23 della legge n. 287 del 1990, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La relazione annuale include informazioni circa la nomina e la rimozione dei membri dell'Autorita', l'importo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della presente legge per l'anno in questione e la variazione di tale importo rispetto agli anni precedenti. La relazione annuale e' resa disponibile al pubblico sul sito internet dell'Autorita'.».


Dopo l'articolo 31 della legge n. 287 del 1990, sono inseriti i seguenti:
«Art. 31-bis (Termini di prescrizione). - 1. I termini di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni o di penalita' di mora da parte dell'Autorita' a norma della presente legge sono interrotti per la durata dei procedimenti istruttori dinanzi alle autorita' nazionali garanti della concorrenza di altri Stati membri o alla Commissione per un'infrazione riguardante lo stesso accordo, la stessa decisione di un'associazione di imprese, pratica concordata o altra condotta vietata dagli articoli 101 o 102 del TFUE.
L'interruzione del termine di prescrizione decorre dalla notifica della prima misura formale di indagine ad almeno una impresa oggetto del procedimento istruttorio e si applica a tutte le imprese o associazioni di imprese che hanno partecipato all'infrazione.
2. L'interruzione termina alla data in cui l'autorita' nazionale garante della concorrenza in questione o la Commissione chiude il procedimento istruttorio adottando una decisione che accerta l'infrazione e ne ordina la cessazione, impone una sanzione ovvero rende obbligatori gli impegni proposti dalle parti, oppure conclude che non vi sono motivi per ulteriori azioni.
3. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al piu' tardi allo spirare del doppio del termine previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'Autorita' non ha irrogato una sanzione o una penalita' di mora entro tale termine.
4. Il termine di prescrizione applicabile all'irrogazione di sanzioni o di penalita' di mora da parte dell'Autorita' rimane sospeso fino a quando la decisione da essa adottata forma oggetto di un procedimento pendente dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 33.
Art. 31-ter (Accesso al fascicolo). - 1. L'accesso a dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis o alle proposte di transazione, ove previste, e' concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa. Ai fini della presente legge, per proposta di transazione si intende la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorita' garante della concorrenza dell'Unione europea, in cui l'impresa riconosce, o rinuncia a contestare, la sua partecipazione a un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero del diritto nazionale della concorrenza e la propria responsabilita' in tale infrazione, predisposta specificamente per consentire all'autorita' garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata.
2. La parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dall'Autorita' puo' utilizzare informazioni desunte dalle dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole o dalle proposte di transazione, ove previste, solo in quanto necessario per l'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale e' stato concesso l'accesso e solo se tali procedimenti riguardano:
a) la ripartizione tra i partecipanti al cartello della sanzione imposta loro in solido dall'Autorita'; ovvero
b) il riesame di una decisione mediante la quale l'Autorita' ha constatato un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
3. Le parti di un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorita', fino a quando l'Autorita' non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione che accerta l'infrazione o che rende obbligatori gli impegni proposti dalle parti o non ha altrimenti concluso il procedimento, non possono utilizzare, in procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, le seguenti informazioni acquisite nel corso del procedimento istruttorio dinanzi alla medesima Autorita':
a) le informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini del procedimento istruttorio avviato dall'Autorita';
b) le informazioni che l'Autorita' ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento istruttorio; e
c) ove previste, le proposte di transazione ritirate.
4. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole possono essere scambiate tra le autorita' nazionali garanti della concorrenza a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 unicamente:
a) con il consenso del richiedente; ovvero
b) se anche l'autorita' nazionale garante della concorrenza che riceve la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole ha ricevuto una domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione e dal medesimo richiedente dell'autorita' nazionale garante della concorrenza che trasmette tale dichiarazione, a condizione che al momento in cui la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole e' trasmessa, il richiedente non abbia la possibilita' di ritirare le informazioni che ha fornito alla autorita' nazionale garante della concorrenza che riceve tale dichiarazione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dalla forma in cui sono presentate le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole.
Art. 31-quater (Interazione tra le domande di non applicazione delle sanzioni e le sanzioni imposte alle persone fisiche). - 1. Non sono punibili gli attuali ed ex direttori, amministratori e altri membri del personale delle imprese, che in relazione alla partecipazione a un cartello segreto hanno commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 353, 353-bis, 354 e 501 del Codice penale, se:
a) tali imprese hanno presentato all'Autorita' o, per le fattispecie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, alla Commissione europea o ad altra autorita' nazionale di concorrenza di un Paese dell'Unione europea una domanda di non applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15-bis della presente legge in relazione al medesimo cartello segreto e tale domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettere b) e c), della presente legge;
b) gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione collaborano attivamente a tale riguardo con l'autorita' della concorrenza che persegue il caso;
c) tale domanda e' stata presentata in un momento anteriore a quello in cui gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione hanno avuto notizia che nei loro confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti;
d) gli attuali ed ex direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale in questione collaborano attivamente a tale riguardo con il pubblico ministero, fornendo indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e individuare gli altri responsabili.
2. Se la domanda di non applicazione delle sanzioni e' stata presentata alla Commissione europea o ad altra autorita' nazionale di concorrenza di un Paese dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), l'Autorita' assicura il raccordo necessario tra il pubblico ministero e l'autorita' che ha ricevuto la domanda.
3. E' fatto salvo il diritto delle vittime che hanno subito un danno a causa dell'infrazione della legislazione sulla concorrenza di chiedere il pieno risarcimento di tale danno, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della presente legge e del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998 n. 217 - Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, i commi 5 e 8 sono abrogati.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, le modifiche e le integrazioni necessarie per assicurarne il coordinamento con la legge n. 287 del 1990.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata in misura di 25 unita' di ruolo. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2.402.516 per l'anno 2021, di euro 2.505.531 per l'anno 2022, di euro 2.649.109 per l'anno 2023, di euro 2.795.589 per l'anno 2024, di euro 2.944.435 per l'anno 2025, di euro 3.091.251 per l'anno 2026, di euro 3.245.721 per l'anno 2027, di euro 3.510.356 per l'anno 2028, di euro 3.702.013 per l'anno 2029 e di euro 3.866.124 a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni.