DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/

Numero 66 Anno 2025 GU 08.05.2025 Codice 25G00073

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni piu' restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel caso di aiuti de minimis, le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche.


Le disposizioni in materia di ammissibilita' delle spese previste dal presente regolamento si applicano anche alle spese relative alle operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal FESR e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea, effettuate sul territorio nazionale, se l'ammissibilita' della spesa non e' diversamente disciplinata dal regolamento (UE) 2021/1059 nonche' da regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.


Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorita' di gestione individuate ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformita' ai programmi approvati con decisione della Commissione europea e ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.


Sono fatte salve, laddove previste nei provvedimenti attuativi dei programmi, condizioni piu' restrittive rispetto alle previsioni di cui al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

I fondi di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi e strumenti finanziari o mediante una combinazione degli stessi.


Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMPA che non comportano spese per il beneficiario, la spesa ammissibile e' l'aiuto pubblico erogato al beneficiario medesimo.


L'ammissibilita' delle spese riguardanti un'operazione, sostenuta da uno o piu' fondi di cui all'articolo 1, comma 1, o da uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/1060.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Norme specifiche in materia di ammissibilita'
in caso di sovvenzioni


Le sovvenzioni assumono una delle forme previste dall'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.


Nell'ambito del programma possono essere previste sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/1060.


Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 sono stabiliti secondo uno dei modi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo 53. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle predette lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 53 possono essere definiti anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, anche afferenti a precedenti cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni. In conformita' all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 le opzioni di semplificazione dei costi applicate per la rendicontazione delle spese nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono applicarsi anche a tipologie analoghe di operazione finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1.


Le metodologie approvate in un programma ai sensi dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060 o stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo possono essere utilizzate dall'Autorita' di gestione anche per le opzioni semplificate in materia di costi applicate a livello di beneficiario.


Per il calcolo dei costi diretti di un'operazione relativi al personale possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/1060. Relativamente alla disciplina di cui al paragrafo 2 del citato articolo 55, il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale e' rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, incluse le retribuzioni in natura, delle altre indennita' aggiuntive, dei premi e della retribuzione per il lavoro straordinario, delle tasse e dei contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonche' dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. E' ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci di cui al secondo periodo o a parte di esse.


In conformita' all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per le unita' di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato mensilmente all'operazione. Per le unita' di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale e' pari al cento per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.


Per il calcolo dei costi indiretti a tasso forfettario di un'operazione possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/1060.


Per il calcolo dei costi ammissibili a tasso forfettario di un'operazione, diversi dai costi diretti per il personale possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2021/1060.


Per le forme di sovvenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile.


Con riferimento alle forme di sovvenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f), e all'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorita' di gestione puo' prevedere, nel documento previsto dall'articolo 73, paragrafo 3, del medesimo regolamento, o in altri provvedimenti, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di una riduzione percentuale forfettaria, in applicazione del principio di proporzionalita', se non risultano soddisfatti i livelli qualitativi o quantitativi ovvero quando sono riscontrati inadempimenti alle disposizioni di riferimento.


Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per l'erogazione del sostegno sono contenute nel documento di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, fatto salvo quanto stabilito dalle Decisioni unionali ovvero dagli atti delegati che approvano le sovvenzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.


Art. 5

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Comma 1

Contributi in natura

Comma 2

I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non e' stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti dall'Autorita' di gestione del programma, ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.


I contributi in natura, sotto forma di indennita' o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione, sono ammissibili a un contributo a titolo del FSE+ alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti dall'Autorita' di gestione del programma, ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.


Art. 6

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Comma 1

Ammortamento

Comma 2

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, per le quali non e' stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture e calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.


Art. 7

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Comma 1

Premi

Comma 2

Costituiscono spese ammissibili i premi definiti dall'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.


Il sostegno finanziario mediante l'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.


Le modalita' di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal citato regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.


Art. 11

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Comma 1

Spese connesse all'operazione

Comma 2

Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purche' previste dall'operazione stessa e approvate dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicita' dell'operazione medesima.


Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1059.


Nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione, ai sensi della disciplina vigente, in relazione agli inadempimenti da parte di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico degli obblighi contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa ammissibile, nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilita' nei confronti dei soggetti inadempienti.


Art. 12

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Comma 1

Spese connesse agli interventi delle politiche attive del lavoro e agli interventi di inclusione sociale

Comma 2

Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale e la connessa indennita' di partecipazione a favore dei destinatari. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2021/1060, dette indennita', cosi' come gli stipendi versati ai partecipanti, possono essere rimborsate, in conformita' alla lettera a), paragrafo 1, del medesimo articolo, anche nel caso di un'operazione il cui costo totale non supera 200.000 euro.


Sono ammissibili le spese relative alle indennita' di partecipazione per interventi volti a favorire la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, al mantenimento dell'occupazione, al rafforzamento della dimensione inclusiva, nonche' per interventi finalizzati a sostenere l'attivazione dei destinatari.


Art. 13

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Comma 1

Spese connesse agli interventi per il contrasto alla deprivazione materiale

Comma 2

Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese relative agli interventi volti a contrastare la deprivazione materiale secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/1057.


Art. 14

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Comma 1

Spese connesse agli interventi di presa in carico sanitaria e sociosanitaria

Comma 2

Nell'ambito degli interventi del FSE+, ai fini dell'inclusione sociale e del contrasto della poverta' sanitaria, sono ammissibili le spese relative agli interventi di presa in carico sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale, ivi incluse le spese per farmaci e per dispositivi medici a carico del paziente, delle persone in vulnerabilita' socioeconomica, fermo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1057.


Art. 15

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Comma 1

Spese non ammissibili

Comma 2

Fermo quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento non sono altresi' ammissibili, ai fini del sostegno nel contesto dei predetti fondi, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonche' le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione di ciascun fondo.


Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis), del regolamento (UE) 651/2014.


Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1057 non sono ammissibili, per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, i costi per l'acquisto di terreni e beni immobili, nonche' di infrastrutture. I costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli sono ammissibili solo quando tale acquisto e' necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o quando tali voci sono completamente ammortizzate durante l'operazione, ovvero l'acquisto di detti beni costituisce l'opzione piu' economica.


Art. 16

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Comma 1

Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Comma 2

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.


Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di registro se afferente a un'operazione.


Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, purche' direttamente afferenti a dette operazioni, costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico.


Se sono individuati uno o piu' organismi intermedi che svolgono determinati compiti sotto la responsabilita' dell'Autorita' di gestione, nei casi previsti dal regolamento (UE) 2021/1060, gli interessi debitori pagati dall'organismo individuato, prima del pagamento del saldo finale del programma, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.


Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse ai requisiti prescritti dall'Autorita' di gestione.


Se l'esecuzione dell'operazione richiede l'apertura di uno o piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili, ivi compresi i costi relativi alle commissioni sostenute, unitamente alle spese ammesse nel contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1.


Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalla disciplina vigente o da prescrizioni dell'Autorita' di gestione.


Art. 18

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Comma 1

Acquisto di terreni

Comma 2

Nel caso di strumenti finanziari, le percentuali indicate nel comma 1 si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante.


Art. 19

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Comma 1

Acquisto di edifici

Comma 2

L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal fondo interessato.


Art. 21

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Comma 1

Ammissibilita' sulla base dell'ubicazione
delle operazioni


Le spese relative alle operazioni cofinanziate nell'ambito del AMIF, del ISF e del BMVI, sono ammissibili se la localizzazione delle attivita' progettuali e' coerente con la natura e la tipologia di azioni ammissibili ai sensi dei rispettivi regolamenti.


Art. 22

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Comma 1

Stabilita' delle operazioni


Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione e' qualificabile come stabile ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060.


Fatte salve le diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 puo' essere ridotto a tre dalle Autorita' di gestione dei programmi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.


In caso di insussistenza dei requisiti di stabilita' ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le previsioni del medesimo articolo 65.


Art. 23

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Comma 1

Spese relative all'assistenza tecnica

Comma 2

Le spese per le attivita' di preparazione, gestione, formazione, sorveglianza, valutazione, informazione, visibilita' e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami e gestione dei contenziosi, controllo e audit dei programmi, nonche' quelle per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacita' delle autorita' e organismi pubblici nazionali e regionali e dei beneficiari e per l'amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/1060 e secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del medesimo regolamento. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi delle strutture preposte inerenti alle attivita' di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, sono ammissibili le spese della pubblica amministrazione per le retribuzioni o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, del personale impiegato a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, purche' formalmente preposto allo svolgimento di tali attivita', nonche' per consulenze professionali, per servizi tecnico-specialistici e per le dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma.


Sono ammissibili, altresi', le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacita' dei partner di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra detti partner.


Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.


Ciascun fondo puo' sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.


Sono ammissibili le spese per operazioni interrotte o sospese per cause di forza maggiore, come definite nel diritto dell'Unione europea, qualora non gia' garantite da assicurazione per annullamento e al netto di eventuali altri importi ricevuti a compensazione.


Per il FEAMPA, nell'ambito dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, in materia di sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sono ammissibili le spese relative all'istituzione e rafforzamento di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacita' e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca nel territorio dello Stato.


Art. 24

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Comma 1

Spese relative alla capacita' amministrativa


In conformita' all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1058, sono ammissibili, nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici perseguiti, le spese relative alle misure di sostegno per le autorita' del programma e gli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attivita' pertinenti all'attuazione del FESR volte a migliorare la capacita' amministrativa, nonche' al rafforzamento della cooperazione con i partner all'interno o al di fuori dello Stato, tenendo conto dei principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, ivi compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.


Art. 25

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Per le operazioni selezionate nell'ambito dei programmi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la spesa e' ammissibile nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari in tema di ammissibilita' della spesa relative al periodo di programmazione 2021-2027 richiamate nel presente regolamento, della normativa applicabile, con particolare riguardo a quella in materia di appalti pubblici e aiuti di stato, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, se compatibili con la legislazione europea e nazionale relativa al periodo di programmazione 2021-2027.


Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.


Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata ai sensi dell'articolo 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.