DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca. (25G00071)

Numero 62 Anno 2025 GU 02.05.2025 Codice 25G00071

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-04-04;62

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Organizzazione del Ministero

Comma 2

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».


Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresi', nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilita'. Il coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni generali e' assicurato dal segretario generale.


Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.


Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.


Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attivita' di piu' direzioni e puo' formulare proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonche' in materia di coordinamento delle attivita' informatiche. La Conferenza e' presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza e' preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto, i quali hanno facolta' di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.


Art. 2

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Comma 1

Segretariato generale

Comma 2

Il segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento, da parte del Segretario generale, delle funzioni di coordinamento e vigilanza di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa del Ministero, ferma restando la titolarita' dei rispettivi programmi, di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle relative risorse finanziarie, esercitano le attivita' programmatiche e i poteri di spesa connessi ai predetti programmi previa comunicazione al segretario generale.


Art. 3

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Comma 1

Direzione generale per la sostenibilita' e la programmazione del sistema della formazione superiore


Art. 6

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Comma 1

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

Art. 10

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Comma 1

Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione

Comma 2

Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero dell'universita' e della ricerca.


Art. 11

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Comma 1

Uffici di livello dirigenziale non generale

Comma 2

All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Segretario generale e i direttori generali interessati e sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 12

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Comma 1

Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale

Comma 2

Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree funzionari, assistenti e operatori del Ministero sono individuate nella tabella A, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, presente nella tabella A, di cui all'Allegato 1, sono comprese sei unita' da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


Nell'ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale generale, e' conferita presso il Segretariato generale una posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


Art. 13

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Comma 1

Revisione periodica dell'organizzazione ministeriale

Art. 14

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti.


I riferimenti alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l'ufficio competente e' individuato dal segretario generale, sentiti i direttori generali interessati.


Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 11 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.


Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 15

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.