DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1

Numero 12 Anno 2025 GU 18.02.2025 Codice 25G00019

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-01-13;12

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:11:11

Art. 1

#

Comma 1

Adozione della tabella unica nazionale

Comma 2

2. All'aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalita' elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).


Art. 2

#

Comma 1

Valore del primo punto di invalidita'


Il valore del primo punto di invalidita' e' pari a quello previsto dall'articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


Art. 3

#

Comma 1

Liquidazione del danno biologico temporaneo

Comma 2

Il danno biologico temporaneo e' liquidato in conformita' all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


L'incremento per il danno morale e' ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.


Art. 4

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 5

#

Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.