2. All'aggiornamento e alla modifica della tavola 1.B., riportata nell'allegato I, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalita' elaborate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Adozione della tabella unica nazionale
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Valore del primo punto di invalidita'
Il valore del primo punto di invalidita' e' pari a quello previsto dall'articolo 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 3
#Comma 1
Liquidazione del danno biologico temporaneo
Comma 2
Il danno biologico temporaneo e' liquidato in conformita' all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
L'incremento per il danno morale e' ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1.
Art. 4
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.