In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, limitatamente all'anno 2021, il numero delle onorificenze di cui al predetto articolo non puo' superare il decimo del numero complessivo delle nomine determinato ai sensi dell'articolo 3, comma terzo, della legge 3 marzo 1951, n. 178.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458
Comma 2