Le onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana" possono essere conferiti a cittadini italiani e a stranieri.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno il quindicesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 17 settembre 2021, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, limitatamente all'anno 2021, il numero delle onorificenze di cui al predetto articolo non puo' superare il decimo del numero complessivo delle nomine determinato ai sensi dell'articolo 3, comma terzo, della legge 3 marzo 1951, n. 178".
Art. 3
#Comma 1
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge, determina per ciascun anno, con proprio decreto, il numero massimo delle onorificenze, distinte per classi, che possono essere conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel campo di attivita' che rientra nelle rispettive competenze.
Art. 4
#Comma 1
Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze, corredate dagli atti istruttori giustificativi.
Le segnalazioni per onorificenze a stranieri e a cittadini italiani residenti all'estero debbono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Art. 5
#Comma 1
Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intende dar corso, perche' sia sentita la Giunta dell'Ordine ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge, e dopo che i pareri da questa espressi gli siano stati comunicati dal cancelliere, predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Presidente della Repubblica.
Art. 6
#Comma 1
I decreti di concessione delle onorificenze, controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo dell'Ordine.
Il cancelliere provvede inoltre a dar notizia delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e alla partecipazione e al rilascio dei diplomi agli interessati.
Art. 7
#Comma 1
Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine.
La disposizione del comma precedente non si applica alle onorificenze conferite a stranieri nelle forme particolari previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge.
Art. 8
#Comma 1
Qualora dopo la controfirma di un decreto di concessione e prima della registrazione, risultino gravi circostanze che sconsiglino il conferimento dell'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine sospende la registrazione del decreto e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dell'Ordine, puo' promuovere la revoca del decreto di concessione o disporre perche' esso abbia ulteriore corso.
Art. 9
#Comma 1
Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non da' corso alla registrazione del decreto di concessione informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri; se la registrazione sia gia' avvenuta il Presidente del Consiglio promuove la revoca del decreto di concessione.
Art. 10
#Comma 1
Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le onorificenze possono essere revocate solo per indegnita'.
Il cancelliere comunica all'interessato la proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine.
La comunicazione e' fatta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento nell'abituale residenza dell'interessato, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione.
Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'art. 5 della legge.
Art. 11
#Comma 1
Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del Codice penale, il cancelliere dell'Ordine dispone l'annotazione sul decreto originale di concessione, degli estremi della sentenza comportante la privazione dell'onorificenza.
Art. 12
#Comma 1
Del decreto del Presidente della Repubblica che dispone la revoca di una onorificenza e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13
#Comma 1
Il cancelliere del giudice che abbia pronunciato sentenza di condanna divenuta definitiva per delitto a carico di insigniti di onorificenze dell'Ordine, comunica alla segreteria dell'ordine copia della sentenza.
Art. 14
#Comma 1
((Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al presente decreto.))
Art. 15
#Comma 1
Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali di cui all'art. 4 debbono essere inviate da ciascun Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 1952.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 28 giugno 1952, n. 707, ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine previsto dall'art. 15 del decreto 13 maggio 1952, n. 458, per l'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dei Ministeri, entro il 30 giugno dell'anno in corso, delle segnalazioni individuali per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica italiana" e' prorogato al 31 ottobre 1952."
Art. 16
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.