DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. (21G00050)

Numero 193 Anno 2020 GU 26.03.2021 Codice 21G00050

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Riordino dell'organismo e vigilanza

Comma 2

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.


Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione e importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.


Art. 2

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Comma 1

Compiti

Comma 2

Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche e alle vigenti disposizioni normative, nonche' gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.


Il Banco svolge altresi' attivita' e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidati mediante convenzione a titolo oneroso da amministrazioni e organismi pubblici o privati.


Il Banco puo' stipulare, per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con amministrazioni, enti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.


Il Banco puo' sottoporre a prova le armi da fuoco portatili presso lo stabilimento di produzione, previo accordo con l'impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga, mettendoli a esclusiva e completa disposizione del Banco, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco sulla base di criteri dallo stesso predeterminati con regolamento interno e ferma restando la responsabilita' esclusiva in capo al Banco delle prove eseguite. Il regolamento puo' anche disciplinare modalita' e limiti di utilizzo di personale dello stabilimento di produzione in affiancamento a quello del Banco, garantendo lo svolgimento obiettivo e imparziale delle funzioni a esso demandate nonche' il rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.


Il Banco provvede, con oneri a proprio carico, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi.


Il Banco da' comunicazione nel proprio sito internet dell'entrata in vigore delle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata e resa esecutiva con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.


Art. 3

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Comma 1

Autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria

Comma 2

In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco e' riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.


Lo statuto e' deliberato dall'assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del consiglio di amministrazione, ed e' sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della difesa.


Lo statuto determina le competenze dell'assemblea dei partecipanti, del Presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del comitato tecnico e del direttore generale, i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari e l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.


Art. 4

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Comma 1

Organi

Comma 2

Per i componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico non sono previsti compensi.


I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 sono determinati dall'assemblea secondo i criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.


Art. 5

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Il Presidente del Banco e' nominato dall'assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.


Art. 6

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Comma 1

Assemblea dei partecipanti

Comma 2

L'assemblea e' costituita da undici componenti nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed e' cosi' composta: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico e della difesa; uno per la Camera di commercio di Brescia; uno per il Comune di Brescia; uno per il Comune di Gardone Val Trompia; tre rappresentanti dei produttori delle armi, di cui due in rappresentanza dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani; tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui uno in rappresentanza dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni.


Art. 7

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

Il consiglio di amministrazione e' costituito da cinque componenti, incluso il Presidente, nominati dall'assemblea tra i propri componenti ed e' cosi' formato: un componente in rappresentanza dei produttori di armi, uno in rappresentanza dei produttori di munizioni, uno in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, uno in rappresentanza del Ministero della difesa e uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio di Brescia e dei Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.


Art. 8

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Comma 1

Commissario straordinario

Comma 2

Nel caso di accertata impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarita' o illegittimita' degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico puo' nominare, per un periodo non superiore a un anno, un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente e al consiglio di amministrazione, cui viene corrisposta un'indennita', con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dei limiti di legge.


Art. 9

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Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e si compone di tre membri effettivi, di cui uno designato dall'assemblea, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.


Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.


Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarita' amministrativa e contabile del Banco.


Art. 10

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Comma 1

Comitato tecnico

Comma 2

Il comitato tecnico e' nominato dall'assemblea tra i propri componenti e ha funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attivita' del Banco.


Il comitato dura in carica quattro anni ed e' composto da cinque componenti, tra i quali devono essere ricompresi i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 6, comma 1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi componenti.


Art. 11

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Comma 1

Direttore generale

Comma 2

Il direttore generale del Banco e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione. Al provvedimento di nomina accede un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui forma e i requisiti sono disciplinati dallo statuto.


Il direttore generale e' l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, licenza di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il direttore generale propone al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore.


Il direttore generale e' responsabile della gestione del Banco.
Egli assicura la funzionalita' dell'ente e la continuita' dell'esercizio dei relativi compiti di istituto.


Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.


Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato tecnico e puo' chiederne al Presidente la convocazione.


Il direttore generale e' membro di diritto e capo della delegazione italiana presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969.


Art. 12

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Comma 1

Fonti di finanziamento

Comma 2

Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese generali ad esso imputabile e sono soggette ad adeguamento annuale automatico secondo l'indice di rivalutazione monetaria dell'ISTAT.


Eventuali utili sono reinvestiti nelle attivita' del Banco.


Art. 13

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Comma 1

Gestione finanziaria e personale

Comma 2

Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonche' dai contratti collettivi di lavoro.


E' fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attivita' connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.


Art. 14

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Comma 1

Vigilanza

Comma 2

Fatte salve le deliberazioni dello statuto e delle sue modifiche, le restanti deliberazioni, di cui al comma 1, divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.


Il Ministero dello sviluppo economico puo' sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata.


Il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto, anche con riguardo al processo di riordino e contenimento delle spese.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Gli organi del Banco sono costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Il nuovo statuto del Banco e' deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


In caso di mancata costituzione dell'assemblea o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1, e 2, e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.


Il consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.


Art. 16

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Comma 1

Invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.