DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'artic

Numero 150 Anno 2018 GU 31.01.2019 Codice 19G00009

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-03;150

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65



All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.».


Art. 3

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Comma 1

Inserimento dell'articolo 5-bis al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. I membri del Comitato sono sostituiti, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6, nel caso di:
a) assenza ingiustificata a tre sedute nell'arco di dodici mesi;
b) assenza, ancorche' giustificata, a cinque sedute consecutive;
c) dimissioni.
2. Nel computo di cui al comma 1 sono calcolate anche le assenze nelle sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.
3. II mancato raggiungimento del numero legale per la validita' della seduta per tre volte consecutive determina la decadenza di tutti i membri del Comitato.
4. I membri del Comitato cessano dalle funzioni allo scadere del termine quinquennale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, anche se nominati in sostituzione di altri.
5. Il Segretario del Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia la necessita' di procedere alla sostituzione di membri ovvero al rinnovo totale del Comitato.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia provvedono alle nomine dei membri del Comitato di rispettiva competenza.».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65



L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Per i lavori del Comitato possono essere presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o slovena alla cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri da parte del Comitato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.».


Art. 5

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 6-bis al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65

Comma 2

Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - 1. Il Comitato puo' articolarsi in gruppi di lavoro per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato medesimo.
2. Per la partecipazione ai lavori dei gruppi si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.».


Art. 6

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Comma 1

Norma transitoria

Comma 2

Il Comitato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 e' rinnovato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.