Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65
All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.».