DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00001)

Numero 146 Anno 2018 GU 09.01.2019 Codice 19G00001

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Principi

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e oggetto


Art. 3

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Comma 1

Autorita' competenti


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, e' l'autorita' competente ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014.


Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.


Art. 4

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Comma 1

Accreditamento

Comma 2

L'accreditamento degli organismi di valutazione della conformita' per le attivita' disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione e' rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento sulla base di schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'ambiente.


Comma 3

Capo II - Certificazione

Art. 5

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Comma 1

Organismi di certificazione

Comma 2

Gli organismi di certificazione svolgono le attivita' per le quali sono stati accreditati, previa designazione da parte del Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di certificazione presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza corredata da copia del certificato di accreditamento e del tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati di conformita' alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente conclude con provvedimento espresso il procedimento. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora siano richieste eventuali modifiche o l'acquisizione di ulteriori informazioni.


Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di designazione dell'organismo di certificazione delle persone fisiche o delle imprese, deve contenere, rispettivamente, le informazioni di cui agli allegati A 2.3 e B 2.2 del presente decreto.


Gli organismi di certificazione designati devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della designazione da parte del Ministero dell'ambiente.


Gli organismi di certificazione possono provvedere anche all'organizzazione di prove d'esame o delegare lo svolgimento di detta attivita' ad organismi terzi sulla base dello schema di valutazione della conformita' di cui all'Allegato A 2.1.


Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di certificazione designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.


Art. 6

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Comma 1

Organismi di attestazione di formazione
e Organismi di valutazione della conformita'


Ai fini del regolamento (CE) n. 307/2008, gli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche devono essere certificati dagli organismi di valutazione della conformita', previa verifica dei requisiti di cui all'Allegato C.


Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' che li ha certificati, i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro dieci giorni dalla data del rilascio del medesimo.


Gli organismi di valutazione della conformita' che rilasciano i certificati agli organismi di attestazione di formazione devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento.


Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di valutazione della conformita' di organismi di attestazione di formazione trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.


Art. 7

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Comma 1

Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Comma 2

Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.


All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.


Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 3, lettera c).


Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.


Art. 8

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Comma 1

Imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Comma 2

Le imprese che svolgono le attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B.


Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.


All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.


Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).


Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.


Art. 9

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Comma 1

Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Comma 2

Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, le persone fisiche che svolgono l'attivita' di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.


All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1.


L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c).


Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.


Art. 10

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Comma 1

Persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione.

Comma 2

Le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1 devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale.


All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.


Art. 11

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Comma 1

Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale.

Comma 2

Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di cui al comma 1, presentano alla Camera di commercio competente apposita domanda ai sensi dell'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente e' in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.


Art. 12

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Comma 1

Deroghe temporanee per le persone fisiche dagli obblighi di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale.

Comma 2

Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 304/2008, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 306/2008 o dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008, le persone fisiche interessate presentano, per via telematica, alla Camera di commercio competente, apposita domanda secondo le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilita', di essere in possesso del requisito necessario per poter usufruire della pertinente deroga temporanea.


Art. 13

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Comma 1

Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

Comma 2

I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riconosciuti per lo svolgimento delle relative attivita' in Italia con le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4, senza obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale.


Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica, copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa ha la sede legale, per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.


Le persone fisiche trasmettono, per via telematica, copia dell'attestato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attivita' per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.


All'inserimento delle persone fisiche e delle imprese nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, provvedono le Camere di commercio competenti per territorio ai sensi dei commi 2 e 3, previo svolgimento delle necessarie verifiche.


Comma 3

Capo III - Trasparenza e informazione

Art. 14

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Comma 1

Registrazioni

Comma 2

Sono istituiti presso il Ministero dell'ambiente il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 e la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, di cui all'articolo 16.


Art. 15

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Comma 1

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

Comma 2

Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attivita' disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati di cui all'articolo 5, gli organismi di cui all'articolo 6 di valutazione della conformita' degli organismi di attestazione della formazione, le persone fisiche e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10, si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.


Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1, versano alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


ISPRA, le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformita' e l'organismo nazionale di accreditamento, accedono al Registro telematico nazionale, per quanto di rispettiva competenza.


Art. 16

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Comma 1

Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

Comma 2

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonche' le attivita' di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.


La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui al comma 5 non e' responsabile dell'installazione.


Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.


Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria competenza, accede all'area riservata della Banca dati, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 18.


Art. 17

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Comma 1

Verifica dell'accuratezza dei dati

Comma 2

Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha immesso in commercio 10000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno precedente, provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo19, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, da un organismo di controllo indipendente.


Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi, qualora gli idrofluorocarburi non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente, l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (EU) n. 517/2014 e la dichiarazione di conformita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879, per l'anno precedente.


Art. 18

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Comma 1

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

Comma 2

Ai fini di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 nonche' su quelle contenute nella Banca dati di cui all'articolo 16, ISPRA elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.


Art. 19

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Comma 1

Etichettatura

Comma 2

Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' le etichette dei gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.


Art. 20

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Comma 1

Adempimenti delle Camere di commercio

Comma 2

Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro telematico nazionale, gli attestati di esenzione e deroghe di cui agli articoli 11 e 12, nonche' gli attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro di cui all'articolo 13.


Le Camere di commercio competenti iscrivono nel Registro telematico nazionale i soggetti obbligati, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.


Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli operatori l'attestato di cui all'articolo 16, comma 10, previo pagamento di un diritto di segreteria come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'accesso al Registro telematico nazionale e alla Banca dati avviene tramite la Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identita' digitale o credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale.


Le Camere di commercio possono rilasciare attestati e altri documenti, anche in formato digitale, estratti dal Registro telematico nazionale e dalla Banca dati.


Comma 3

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 21

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.


I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attivita' di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.


L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 anche alle attivita' di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneita' per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa.


I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attivita' di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 esclusivamente per detta attivita'.


L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 anche alle attivita' di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneita' per dette attivita', rilasciando una apposita certificazione integrativa.


Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014.


Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano gia' iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.


Art. 22

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 23

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Comma 1

Disposizioni finali e abrogazioni