DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (12G0063)

Numero 43 Anno 2012 GU 20.04.2012 Codice 012G0063

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-01-27;43

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 2

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 3

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 4

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 5

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 6

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 7

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 8

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 9

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 10

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 11

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 12

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 13

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 14

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 15

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 16

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 17

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 18

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".


Art. 19

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".