DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai

Numero 118 Anno 2018 GU 16.10.2018 Codice 18G00145

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-08-09;118

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Oggetto e principi

Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento di organizzazione disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», il reclutamento, lo sviluppo e la formazione del personale, delineando la macrostruttura dell'Agenzia, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.


Art. 2

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Comma 1

Principi di organizzazione

Comma 2

L'Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.


All'Agenzia si applicano le disposizioni in materia di tetti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche' all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si applicano, altresi', le disposizioni in merito alla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' quelle in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e le disposizioni contenute nei decreti legislativi del 30 marzo 2001, n. 165, e del 27 ottobre 2009, n. 150.


Comma 3

Capo II - Organizzazione

Art. 3

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Comma 1

Struttura organizzativa

Comma 2

Gli uffici di cui al comma 1, lettera b), individuati nel limite della dotazione organica indicata nella Tabella A allegata, sono istituiti nell'ambito di una direzione generale, per la gestione di un insieme ampio e omogeneo di macro-processi.


I servizi di cui al comma 1, lettera c), sono istituiti, nell'ambito di una direzione generale o di un ufficio, per la gestione di una pluralita' di processi.


Con atto del direttore dell'Agenzia, sentiti i titolari delle direzioni di livello dirigenziale generale, possono essere, altresi', istituite, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, fino ad un massimo di cinque strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unita' di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita. Nel caso di istituzione di strutture temporanee di livello dirigenziale, i relativi incarichi sono conferiti nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Art. 4

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Comma 1

Dirigenti generali e dirigenti

Comma 2

Con successivo atto organizzativo del direttore dell'Agenzia, previa comunicazione al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, sono definite le competenze degli uffici dirigenziali non generali e delle strutture di livello non dirigenziale di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche' la graduazione degli uffici.


Art. 5

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Comma 1

Uffici di staff del direttore dell'Agenzia

Comma 2

Alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia operano due uffici di staff di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A allegata, due dirigenti di seconda fascia. Essi svolgono funzioni di supporto al direttore dell'Agenzia, favorendo l'individuazione e l'implementazione di strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le Direzioni e gli Uffici dell'Agenzia, raccordando i relativi organi e curano la comunicazione istituzionale.


Art. 6

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Comma 1

Funzioni vicarie

Comma 2

Il direttore dell'Agenzia, con proprio provvedimento, individua un dirigente generale al quale, in caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite le funzioni vicarie. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono attribuite, al dirigente generale della direzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) o, qualora questi sia stato individuato come vicario ai sensi del primo periodo, al dirigente generale con maggiore anzianita' di ruolo.


Art. 7

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Comma 1

Funzioni di sostituzione

Comma 2

Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente generale, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione e' affidato dal direttore dell'Agenzia, con apposito incarico ad interim ad altro dirigente generale.


Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni e' esercitato direttamente dal competente dirigente generale, ovvero puo' essere affidato, con apposito incarico ad interim, ad altro dirigente.


I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente, ove necessario, i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza. La sostituzione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.


Comma 3

Capo III - Personale

Art. 8

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Comma 1

Dotazione di personale

Comma 2

La dotazione organica dell'Agenzia, costituita da 200 unita', e' indicata nelle Tabelle A e B allegate, rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale.


Con apposito atto del direttore dell'Agenzia e' istituito il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia.


Il sistema di classificazione del personale non dirigenziale adottato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro - Funzioni centrali vigente individua, nell'ambito della terza area funzionale, uno o piu' profili al cui personale sono attribuite funzioni specialistiche richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacita', quali: gestione e valorizzazione di beni e processi aziendali e di beni immobili a vocazione produttiva, anche a fini di tutela e sviluppo dei livelli occupazionali; accesso al credito e ai finanziamenti europei; analisi di fattibilita' tecnico-economica e valutazione degli investimenti; controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell'attendibilita' dei documenti contabili; tutela degli interessi dell'Agenzia nelle assemblee societarie.


I dirigenti generali esercitano funzioni di coordinamento e controllo e sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati.


Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell'Agenzia avvengono con le modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Art. 9

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Comma 1

Formazione e relazioni sindacali

Comma 2

L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si avvale della formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialita' dei singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all'evoluzione dell'Agenzia.


L'Agenzia adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali e contrattuali applicabili.


Art. 10

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Comma 1

Reclutamento del personale

Comma 2

L'Agenzia, per l'espletamento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente, recluta ai sensi del comma 2, personale in possesso di specifiche competenze e professionalita'.


Al reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si provvede sulla base dei piani dei fabbisogni di personale.
Il rapporto di lavoro subordinato e' instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione, per il personale non dirigente, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali vigente, considerando il trattamento economico previsto per il personale dei Ministeri e per il personale dirigente, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo della corrispondente Area dirigenziale, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1.


Le procedure per l'inquadramento di cui all'articolo 113-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedure definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalita' per valutare il possesso di professionalita' specifiche ed adeguate nonche' i termini per l'eventuale integrazione delle domande presentate dai partecipanti, anche in relazione alle riserve formulate.


L'inquadramento del personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 avviene previa valutazione positiva e comparativa della professionalita' e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda, ed e' subordinato alla disponibilita' del posto nell'ambito della dotazione di personale nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro.


Il personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante al momento dell'inquadramento secondo quanto previsto dagli ordinamenti di provenienza; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2, e' attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, relative al trattamento accessorio spettante nell'amministrazione di provenienza, concorrono alla quantificazione del trattamento accessorio variabile dell'Agenzia, con contestuale riduzione dei relativi fondi del trattamento accessorio dell'amministrazione di provenienza.


Al personale che transita nei ruoli dell'Agenzia a seguito delle procedure di mobilita' di cui al comma 2 ovvero di inquadramento di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano le tabelle di corrispondenza approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2015, n. 216, ovvero, per il personale degli enti pubblici economici, i criteri di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.


Alla copertura delle restanti unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale si provvede, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le procedure di mobilita' e le forme di accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.


Art. 12

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Comma 1

Valutazione del personale

Comma 2

Il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonche' negli adempimenti degli obblighi di integrita' e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e' garantito dall'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno.


Al fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, sono istituiti, ai sensi dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, il fondo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata per il personale non dirigente, e il fondo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente. Il direttore dell'Agenzia, nel rispetto dei vincoli di bilancio dell'Agenzia e delle norme di finanza pubblica, quantifica le risorse dedicate al trattamento economico accessorio del personale.


Comma 3

Capo IV - Norme transitorie, finanziarie e finali

Art. 13

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Art. 14

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Comma 1

Disposizione finanziaria

Comma 2

All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 15

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Comma 1

Abrogazioni