Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, contiene disposizioni di revisione dell'attuale assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Classi di concorso
Comma 2
La Tabella A, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio 2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
La Tabella B, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
La Tabella A/1, allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo.
Art. 3
#Comma 1
Titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Comma 2
I titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle Tabelle A e B del presente regolamento.
Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneita' all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento. Il possesso dell'idoneita' all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento.
I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di cui alla tabella A e alla tabella B, sono titolari della nuova classe di concorso risultante dall'accorpamento.
I docenti non di ruolo in possesso dell'abilitazione o idoneita' per l'accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui alla Tabella A ed alla Tabella B, hanno titolo per l'accesso a tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso risultante dall'accorpamento, ai fini delle procedure concorsuali, nonche' di altre procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente.
Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 4
#Comma 1
Prove comuni alle diverse classi di concorso
Comma 2
Al fine di un complessivo snellimento delle procedure relative alle prove dei concorsi per titoli ed esami ed alle prove di accesso ai percorsi formativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono essere previste prove comuni tra diverse classi di concorso.
Art. 5
#Comma 1
Norme transitorie e finali
Comma 2
Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
Nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni relative alle classi di concorso di cui al presente regolamento sino alla loro definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
Dall'entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.