DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disposizioni in materia di modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. (15G00191)

Numero 177 Anno 2015 GU 10.11.2015 Codice 15G00191

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-10-07;177

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Art. 3

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Comma 1

Criteri per la determinazione del compenso

Comma 2

Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice per la verifica dei crediti e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.


Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all'amministratore giudiziario e' corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti.


Il compenso liquidato a norma del presente articolo non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro.


Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione piu' onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, e' maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessita' della stessa.


Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne' passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa' del gruppo.


All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto.
Sono altresi' rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori.


Quando i beni sequestrati appartengono a piu' proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva.


Art. 4

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Comma 1

Aumento o riduzione del compenso

Comma 2

Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 puo' essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.


Art. 5

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Comma 1

Incarichi collegiali

Comma 2

Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale e' determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4.


In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o piu' componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.


Art. 6

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Comma 1

Compenso per attivita' su incarico della societa'


Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attivita' svolta a seguito di incarico conferito dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro.


Art. 7

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.