DECRETO LEGISLATIVO

Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (10G0028)

Numero 14 Anno 2010 GU 16.02.2010 Codice 010G0028

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-04;14

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Albo degli amministratori giudiziari

Comma 2

Presso il Ministero della giustizia e' istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».


L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.


Art. 2

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Comma 1

Attivita' degli amministratori giudiziari

Comma 2

Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati.


La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca e' riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2.


L'elencazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.


Art. 3

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Comma 1

Iscrizione nell'Albo

Comma 2

Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attivita' professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.


I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale di cui alle lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni.


Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di certificazione dei requisiti di idoneita' professionale indicati ai commi 1, 2 e 3.


Art. 5

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Comma 1

Cancellazione dall'Albo

Comma 2

Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, di seguito denominato: «Ministero», se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente decreto, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo. Il Ministero procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4.


Il provvedimento di cancellazione e' notificato all'interessato.


Art. 6

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Comma 1

Vigilanza del Ministro della giustizia

Comma 2

Il Ministero vigila sull'attivita' degli iscritti nell'Albo.


L'autorita' giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attivita' di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati.


Il Ministero, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, sentito l'interessato, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore ad un anno e nei casi piu' gravi puo' disporre la cancellazione.


Il Ministero puo' altresi' procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 4, comma 1, fino all'esito del procedimento.


I provvedimenti previsti dal comma 3 sono notificati all'interessato.


Art. 7

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Comma 1

Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo

Comma 2

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione dell'Albo. L'Albo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della giustizia.


Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 e' ridotto a tre anni.


Art. 8

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Comma 1

Compensi degli amministratori giudiziari

Comma 2

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che "Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".


Art. 9

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Comma 1

Contributo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari

Comma 2

Per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari e' posto a carico dell'iscritto un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.


L'ammontare del contributo di cui al comma 1, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell'Albo, e le modalita' di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni.


Art. 11

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.