La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilita' didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa e' strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali. Ai fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali.
Al superamento dell'esame di Stato e' rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma e' inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.
Il diploma consente l'accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o piu' classi di concorso.
Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreche' cio' non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.