DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. (13G00095)

Numero 52 Anno 2013 GU 16.05.2013 Codice 13G00095

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-05;52

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto disciplina l'organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i criteri in esso previsti.


La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attivita' specifiche.


Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati.


Art. 2

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Comma 1

Finalita' della sezione ad indirizzo sportivo


La sezione ad indirizzo sportivo e' volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o piu' discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonche' dell'economia e del diritto.
Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attivita' motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.


Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunita' di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticita' formativa e in condizione di disabilita' nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo e' integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.


I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo sono riportati nell'allegato A al presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Configurazione dell'indirizzo sportivo

Comma 2

La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilita' didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa e' strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali. Ai fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.


L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali.


Al superamento dell'esame di Stato e' rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma e' inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.


Il diploma consente l'accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.


In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o piu' classi di concorso.


Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreche' cio' non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.


Art. 5

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Comma 1

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

Comma 2

All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore annuali.


Art. 6

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Comma 1

Verifiche periodiche

Comma 2

Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attivita' della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione individuato dall'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale di un apposito gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare della sezione ad indirizzo sportivo, nonche' le esperienze realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le professionalita' cosi' formate, l'impiantistica specifica degli istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio.
Dall'istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.