DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

Numero 50 Anno 2013 GU 14.05.2013 Codice 13G00093

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;50

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Privatizzazione dell'ente pubblico non economico a base associativa di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia»


L'ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» di seguito denominato «Ente», a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' trasformato in associazione con personalita' giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di lucro «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», di seguito denominata «UNUCI».


L'UNUCI, con sede a Roma, e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.


La vigilanza sull'UNUCI continua ad essere esercitata dal Ministero della difesa.


Art. 2

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Comma 1

Finalita' dell'Associazione


Art. 3

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Comma 1

Modifiche statutarie

Comma 2

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio nazionale, su proposta del consiglio direttivo, delibera le modifiche statutarie necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, nonche' quelle volte a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'UNUCI, la composizione, le competenze, le modalita' di nomina e funzionamento, la convocazione, le deliberazioni e la durata degli organi di cui all'articolo 4, comprese le modalita' di partecipazione del rappresentante del Ministero della difesa al consiglio direttivo, nonche' i poteri, le attribuzioni, i requisiti, le modalita' di accesso e la durata delle cariche associative. Sulle sopra indicate modifiche statutarie e' acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente le modifiche allo statuto sono apportate con le modalita' in esso determinate.


Con uno o piu' atti di attuazione dello statuto, adottati secondo le modalita' e i limiti definiti dallo statuto stesso, possono essere impartite le disposizioni discendenti di natura meramente esecutiva o attuativa ovvero, se necessario, di ulteriore dettaglio.


Art. 4

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Comma 1

Organizzazione centrale, periferica e soci ordinari

Comma 2

Le articolazioni territoriali dell'UNUCI sono le delegazioni e le sezioni la cui organizzazione amministrativa e gestionale e' definita dallo Statuto in attuazione dei criteri di semplificazione e secondo i principi di diritto privato.


Possono essere iscritti all'Associazione in qualita' di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.


Art. 6

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Comma 1

Patrimonio dell'ente

Comma 2

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dal patrimonio dell'Ente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Entro sessanta giorni da tale data, il consiglio direttivo, previa verifica del collegio dei revisori, redige l'inventario dei beni di proprieta' dell'UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta evidenza a quei beni la cui gestione o conservazione costituiva scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalita', ovvero era strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali. Negli inventari patrimoniali dell'UNUCI sono altresi' distintamente elencati i beni provenienti dall'Ente e quelli di successiva acquisizione.


Ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o trasferimento di diritti reali, relativo ai beni facenti parte del patrimonio dell'UNUCI eventualmente annoverati fra quelli strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale, e' subordinato all'autorizzazione del Ministero vigilante.


Art. 7

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Comma 1

Amministrazione e contabilita'


Le gestioni amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale sono disciplinate dal codice civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e dalla vigente legislazione tributaria. Lo Statuto e i relativi atti di attuazione dispongono relativamente agli incarichi dei responsabili delle menzionate gestioni, alle responsabilita' interne, alle disposizioni di dettaglio sulla predisposizione, tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei libri sociali.


Art. 8

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Comma 1

Destinazione delle risorse umane

Comma 2

All'atto della privatizzazione dell'Ente di cui all'articolo 1 i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato sono integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per quella accessoria, sia con riferimento all'inquadramento previdenziale di provenienza e proseguono con l'associazione di diritto privato «UNUCI».


Al citato personale continua ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regime giuridico ed economico gia' in godimento nel rapporto con l'Ente. Nel corso di tale periodo al citato personale si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che l'eventuale passaggio presso altre pubbliche amministrazioni avviene esclusivamente nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche delle stesse amministrazioni riceventi e nell'ambito delle rispettive facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. Successivamente si applica il contratto collettivo di lavoro del pertinente comparto.


Art. 9

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Comma 1

Abrogazioni, disposizioni transitorie e di coordinamento

Comma 2

Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli articoli dal 47 al 53, sono abrogati.


Il Presidente nazionale e i membri degli altri organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nei rispettivi incarichi fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto.


L'UNUCI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente «Unione nazionale degli Ufficiali in Congedo d'Italia».