Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applica l'articolo 1 del decreto legislativo.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - DISPOSIZIONI COMUNI Capo I Definizioni e ambito di applicazione
Art. 1
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Finalita' e ambito di applicazione
Le autorita' di vertice, interforze e di Forza armata, nell'ambito delle rispettive competenze, dichiarano la natura dei lavori, servizi o forniture, ai fini dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1.
Il presente regolamento disciplina altresi', in conformita' alle disposizioni dettate dall'articolo 8 del decreto legislativo, i contratti individuati dagli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai contratti di cui al comma l si applicano, ove compatibili o non derogate, le disposizioni dettate dal codice, dal regolamento generale e dal regolamento per gli appalti della difesa, nonche' quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico dell'ordinamento militare.
Art. 3
#Comma 1
Disciplina dei contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo
Comma 2
I contratti esclusi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo sono disciplinati dalle norme procedurali specifiche dettate da accordi o intese internazionali conclusi dall'Italia con uno o piu' Paesi terzi, o dall'Italia e uno o piu' Stati membri con uno o piu' Paesi terzi, ovvero da norme procedurali interne a un'organizzazione internazionale, individuate alle lettere a), b) e c) dello stesso comma.
Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), del decreto legislativo, l'affidamento dei contratti esclusi ai sensi delle restanti lettere e), f), h), i), l) ed m), nonche' dell'articolo 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, avviene conformemente all'articolo 8, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo, previa consultazione esplorativa, ove possibile in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque operatori economici.
Le esigenze operative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo sono individuate con provvedimento motivato del comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato.
Il comandante del contingente, se dispone dei competenti organi tecnici, puo' autorizzare l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo.
Dei contratti cosi disposti relativi ai lavori e' data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno trasmessi anche i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
All'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano nei limiti previsti dall'articolo 253, comma 4, lettera a), del testo unico dell'ordinamento militare.
I contratti di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere eseguiti mediante le procedure in economia, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento per gli appalti della difesa e in particolare, per quanto riguarda i lavori da realizzare all'estero nel quadro di accordi internazionali, dall'articolo 66 del medesimo regolamento, previa consultazione esplorativa, ove possibile in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque operatori economici.
Comma 3
Capo II - Subappalto
Art. 4
#Comma 1
Disciplina del subappalto
Comma 2
Le stazioni appaltanti, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in conformita' agli avvisi di preinformazione, qualora pubblicati, predispongono gli elenchi di lavori, servizi e forniture, suddivisi per settori industriali, per i quali intendono richiedere il subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo. Tali elenchi sono pubblicati nel profilo del committente di ciascuna stazione appaltante entro i successivi quindici giorni, con l'indicazione della forcella di valori, di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo, ai fini della determinazione della quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene chiesto il subappalto.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo e' facolta' degli aggiudicatari di ricorrere, altresi', al subappalto entro i limiti previsti ai sensi dell'articolo 118 del codice, da considerarsi quota ulteriore e distinta rispetto a quella subappaltata su richiesta della stazione appaltante ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 5
#Comma 1
Subappalto su richiesta della stazione appaltante
Comma 2
Ai fini dell'affidamento del subappalto disciplinato dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo, l'aggiudicatario seleziona i terzi interessati con procedure competitive, ai sensi degli articoli 29 e 30 del medesimo decreto legislativo.
Gli operatori economici interessati all'affidamento dei contratti di cui agli elenchi previsti dai comma l dell'articolo 4, che intendono subappaltare gli stessi sulla base di un accordo quadro, procedono secondo le modalita' previste dall'articolo 59, comma 8, lettere a), b), c) e d), del codice e stabiliscono le condizioni necessarie per procedere all'aggiudicazione del singolo subappalto. Quando nell'accordo quadro sono gia' fissate le condizioni per l'esecuzione delle prestazioni, essi procedono senza indire un'ulteriore procedura selettiva tra i concorrenti selezionati, pari, ove possibile, almeno a cinque. L'accordo quadro determina l'ordine di priorita' per la scelta del subappaltatore a cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione in conformita' all'articolo 287, comma 1, del regolamento generale. All'atto della formulazione dell'offerta, il concorrente deve indicare il subappaltatore selezionato e produrre la documentazione relativa all'accordo quadro, per le dovute verifiche.
I procedimenti per la conclusione di ciascun accordo quadro devono avere durata non superiore a sessanta giorni. Per la formulazione delle offerte e' stabilito un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo, la stazione appaltante ha facolta' di imporre all'aggiudicatario l'esecuzione integrale delle obbligazioni dedotte in contratto, senza variazione dei costi rispetto a quanto formulato nell'offerta comprensiva delle attivita' affidate in subappalto.
Comma 3
Capo III - Contratti secretati o eseguibili con particolari misure di sicurezza
Art. 6
#Comma 1
Segretezza e sicurezza
Comma 2
Con provvedimento motivato dell'autorita' all'uopo preposta in base alle procedure e alle disposizioni vigenti nel Ministero della difesa, sono indicate le opere, i lavori, i servizi e le forniture secretati, ovvero eseguibili con l'adozione di speciali misure di sicurezza. Il medesimo provvedimento indica il livello dell'abilitazione di sicurezza necessario per l'esecuzione dei contratti.
L'affidamento dei contratti aventi per oggetto opere, lavori, servizi o forniture di cui al comma 1 avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4, del codice.
Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento possono essere omesse talune informazioni, ai sensi e nei limiti dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo.
Comma 3
Titolo II - CONTRATTI DI LAVORI Capo I Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
Art. 7
#Comma 1
Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
Comma 2
Salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai lavori da eseguirsi fuori del territorio nazionale si applicano, in quanto non derogate dal presente titolo, le disposizioni di cui al regolamento per gli appalti della difesa in materia di «Interventi realizzati fuori del territorio nazionale», nonche' le disposizioni in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, di cui agli articoli 11 e 12.
Gli interventi relativi a lavori per fini specificatamente militari ovvero direttamente correlati al materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da realizzare fuori del territorio nazionale, possono essere eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 66, comma 2, secondo periodo, del regolamento per gli appalti della difesa, ovvero ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regolamento, qualora effettuati a mezzo di Reparti del Genio militare secondo quanto previsto dall'articolo 196, comma 7, terzo periodo, del codice.
Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, la consegna dei lavori o l'avvio della progettazione esecutiva, nel caso di appalti di progettazione ed esecuzione, possono essere disposti subito dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e l'avvenuta stipula del contratto.
Art. 8
#Comma 1
Lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
Comma 2
Il comandante del contingente, ovvero l'organo individuato dal Comando sovraordinato, se eventi imprevedibili lo impongono e dispone dei competenti organi tecnici, autorizza, con provvedimento motivato, l'esecuzione degli interventi necessari per assicurare l'operativita' delle forze.
Degli interventi di cui al comma 1 e' data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno altresi' trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
Comma 3
Capo II - Lavori sotto la soglia comunitaria
Art. 9
#Comma 1
Contratti di lavori sotto la soglia comunitaria
Comma 2
Per i contratti di importo inferiore a un milione di euro, e' in facolta' della stazione appaltante provvedere all'affidamento secondo le procedure previste dall'articolo 122, comma 7, del codice. A tali procedure, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice.
Art. 10
#Comma 1
Lavori in economia
Comma 2
Per i lavori il cui valore e' superiore a 80.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i lavori il cui importo e' inferiore o uguale a 80.000 euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Art. 11
#Comma 1
Certificato di regolare esecuzione
Comma 2
Per i lavori specificatamente militari e per quelli connessi a forniture di materiale militare fino all'importo di un milione di euro, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti la soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, e' in facolta' della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Art. 12
#Comma 1
Consegna anticipata
Comma 2
Per le opere non eccedenti l'importo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori.
Comma 3
Titolo III - CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI Capo I Disposizioni particolari in materia di esecuzione contrattuale e verifica di conformita' Sezione I Disposizioni particolari in materia di esecuzione
Art. 14
#Comma 1
Esecuzione anticipata del contratto
Comma 2
Nelle ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, in caso di successiva mancata stipula del contratto, tiene conto di quanto gia' eventualmente predisposto o fornito ai fini del rimborso delle spese ai relativi esecutori o fornitori.
Art. 15
#Comma 1
Provvista di servizi e forniture per il supporto tecnico-logistico
Comma 2
Fermo restando il limite dell'importo fissato dal bando o dall'avviso di gara, o in mancanza, dall'atto negoziale, quando non e' possibile predeterminare con esattezza la quantita' delle prestazioni e dei relativi oneri, i servizi e le forniture per il supporto tecnico - logistico degli organismi della Difesa possono essere approvvigionati mediante contratti a quantita' indeterminata.
Comma 3
Sezione II - Disposizioni particolari in materia di verifica di conformita'
Art. 16
#Comma 1
Verifica in volo di aeromobili militari con matricola sperimentale
Comma 2
Per le forniture di aeromobili militari dotati di matricola sperimentale, nel giorno fissato per la verifica di conformita', l'esecutore assicura, a suo rischio e spese, presso l'aeroporto indicato dall'Amministrazione o previsto dal contratto, la presenza dell'aeromobile completo in ogni sua parte e pronto per l'inizio delle prove generali di verifica in volo, nonche' di un proprio pilota.
L'esecutore risponde degli eventuali danni occorsi in occasione delle prove di verifica di cui al comma 1.
In caso di esito non favorevole delle prove di cui al comma 1, l'esecutore ritira l'aeromobile a sue spese entro il termine fissato dall'Amministrazione.
In caso di aeromobili provenienti da precedente assegnazione di matricola militare, l'esecutore provvede a dotare gli aeromobili degli strumenti occorrenti per l'esecuzione delle prove di cui al comma 1.
Art. 17
#Comma 1
Verifica di conformita' degli aeromobili
e prove di controllo militare
Anche in caso di esito favorevole della verifica di conformita', l'organo di verifica puo' prevedere una ulteriore prova di controllo militare sugli aeromobili, prima dell'accettazione, volta ad accertare il perfetto funzionamento degli apparati e delle loro parti nonche' la piena rispondenza alle prescrizioni contrattuali di tutte le installazioni di bordo.
La decisione dell'organo di verifica in ordine alla esecuzione o meno della prova di cui al comma l e' annotata in calce ai verbali di verifica.
In caso di esito non favorevole della prova di cui al comma 1, l'organo di verifica puo' sospendere l'accettazione dell'aeromobile.
L'accettazione puo' essere rifiutata se, in una seconda prova di controllo, risultano confermati gli inconvenienti riscontrati in occasione della prima.
Se e' presente idonea professionalita' nell'ambito dell'organo di verifica, essa, ai fini dell'espletamento delle prove in volo, puo' far parte dell'equipaggio come osservatore ovvero come pilota.
Comma 2
Capo II - Acquisizione di beni e servizi in economia
Art. 18
#Comma 1
Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia e limiti di spesa
Comma 2
Ferme restando le modalita' e le procedure previste dal regolamento per gli appalti della difesa, e' altresi', consentito, in presenza di ragioni d'urgenza connesse a esigenze operative che rendano incompatibile lo svolgimento delle normali procedure con la salvaguardia dei requisiti di snellezza e celerita' richiesti, l'affidamento diretto, fino a un importo di 80.000 euro, da parte del responsabile del procedimento. La necessita' e l'urgenza devono risultare da atto motivato del comandante del contingente che dispone l'acquisizione di beni e servizi di cui al comma 1 o del responsabile dell'ente che la pone in essere.
Art. 20
#Comma 1
Attestazione di regolare esecuzione
Comma 2
Per le prestazioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, il certificato di verifica di conformita' e' sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Di Paola, Ministro della difesa
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 145