All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
Comma 2
All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, le parole: «e coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, coordinamento e controllo» e dopo le parole: «difesa civile» sono aggiunte le seguenti: «, di seguito denominato: "Dipartimento"».
Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;
b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attivita' operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di piu' comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;
c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;
d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;
e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:
1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;
2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;
3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta' di revoca da parte del Dipartimento;
4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;
5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;
f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:
1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita', di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione;
2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali della regione;
3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;
4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;
5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;
g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;
i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
1) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;
m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi, nonche' predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;
n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;
o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattivita' ambientale;
p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;
q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.».
Art. 3
#Comma 1
Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
Comma 2
Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali). - 1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attivita' dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.
2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:
a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;
b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilita' di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;
c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;
d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;
e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;
f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;
h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.
3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento e' sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.».
Art. 4
#Comma 1
Integrazione all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
Comma 2
All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».
Art. 5
#Comma 1
Invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.