DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (12G0005)

Numero 224 Anno 2011 GU 19.01.2012 Codice 012G0005

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-11-15;224

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

Il reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominato: "Agenzia", avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informatori sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 165 del 2001".


Fermo restando quanto stabilito all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni sono ammessi cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea che siano in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.


Comma 3

Titolo II - PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 2

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Comma 1

Avvio del procedimento di reclutamento

Comma 2

Il procedimento di reclutamento e' avviato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa deliberazione del comitato direttivo relativa alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale ed alle effettive necessita' di assunzione di personale, secondo quanto indicato all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo, comunque, conto delle riserve e delle facolta' di assunzione previste dalla legislazione in materia.


Art. 3

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Comma 1

Pubblicita' del procedimento di reclutamento

Comma 2

I bandi concorsuali relativi al reclutamento del personale sono pubblicati per intero, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Agenzia.


Qualora le procedure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato, l'Agenzia puo' dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria, alle imprese ferroviarie e alle societa' e agli enti nazionali, internazionali ed esteri che per la loro attivita' specifica utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga a quella richiesta per la partecipazione alla procedura.


Art. 4

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Comma 1

Responsabile del procedimento

Comma 2

Il dirigente dell'ufficio competente in materia di reclutamento e formazione del personale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, con proprio provvedimento nomina il responsabile di ciascun procedimento concorsuale-selettivo, di norma, nell'ambito delle risorse umane assegnate al proprio ufficio. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando concorsuale o nell'avviso di selezione.


Il responsabile del procedimento e', altresi', competente in materia di istanze di accesso agli atti.


Art. 5

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Comma 1

Commissione esaminatrice

Comma 2

L'espletamento delle prove e le valutazioni dei candidati partecipanti alla procedura di reclutamento sono affidate esclusivamente ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia.


La commissione esaminatrice e' composta da un presidente e da due componenti scelti tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale. I membri della commissione, anche per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, sono scelti fra i dipendenti dell'Agenzia e tra esperti esterni, secondo quanto disposto all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. La commissione puo' essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua straniera richieste dal bando di concorso e per l'accertamento di competenze informatiche.


Non possono fare parte della commissione esaminatrice il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 e coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o del personale. Salva motivata impossibilita', la commissione puo' essere costituita nel limite massimo di due terzi da componenti del medesimo sesso.


La segreteria della commissione esaminatrice e' affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell'Agenzia. Al segretario sono affidate esclusivamente attivita' certificative e verbalizzanti.


Il segretario della commissione esaminatrice provvede alla custodia della documentazione relativa alla procedura di reclutamento e, al termine di ogni seduta della commissione esaminatrice, alla redazione di un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente. Il segretario cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalita' di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l'accesso ai candidati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.


Art. 6

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Comma 1

Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice

Comma 2

I membri, anche aggregati, della commissione esaminatrice nella loro prima riunione e in ogni caso prima dell'inizio delle prove sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilita' tra i singoli componenti e i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, a seguito della presa visione dell'elenco nominativo degli stessi.


Art. 7

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Comma 1

Criteri generali per il reclutamento e la valutazione dei candidati

Comma 2

Le prove della procedura di reclutamento e le relative modalita' di valutazione devono essere rapportate alla tipologia dei profili richiesti e possono essere differenziate con riferimento al tipo di contratto a tempo indeterminato o determinato.


Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto delle aree e dei profili cui si riferiscono.


I concorsi per esame ed i concorsi per titoli ed esami consistono in almeno due prove scritte ed in una prova orale; ove previsto, si provvede inoltre alla valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, in relazione alla specificita' dei profili messi a concorso.


Per le categorie per le quali non e' richiesto il possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, il bando di concorso relativo puo' stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare le capacita' dei candidati con riferimento alle attivita' che i medesimi sono chiamati a svolgere.


I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice nelle diverse fasi valutative sono definitivi e, laddove negativi, comportano l'esclusione dalle successive fasi previste dal bando.


Art. 8

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Comma 1

Prove preselettive

Comma 2

La procedura di reclutamento, nel caso in cui il numero delle domande pervenute dovesse risultare elevato e per espressa disposizione del bando, puo' essere preceduta da forme di preselezione mediante quiz a risposta multipla predisposti anche da imprese specializzate attraverso la stipula di uno specifico contratto, individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.


Il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive non e' considerato ai fini del calcolo del punteggio finale al termine della procedura.


I quiz da sottoporre ai candidati predisposti dall'azienda specializzata prescelta sono approvati dalla commissione esaminatrice, la quale partecipa alle operazioni connesse allo svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al termine delle stesse.


I contratti aventi ad oggetto la predisposizione dei quiz, la somministrazione di questi ultimi, la custodia dei medesimi, la vigilanza durante lo svolgimento delle prove, l'affitto della sede delle prove, sono stipulati dal competente ufficio dell'Agenzia, a seguito di motivata richiesta del responsabile dell'ufficio addetto al reclutamento del personale.


Art. 9

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Comma 1

Titoli

Comma 2

Rientrano tra i titoli di cultura i titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura di reclutamento purche' coerenti con il profilo da ricoprire, essendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione eventualmente valutabile unicamente in relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti titoli, i diplomi di laurea e le lauree specialistiche, i dottorati di ricerca, i diplomi di specializzazione universitaria rilasciati o riconosciuti dallo Stato o conseguiti all'estero, purche' riconosciuti equipollenti a quelli nazionali.


Rientrano tra i predetti titoli di cultura, con un livello inferiore di valutazione rispetto a quelli del comma 2, gli attestati di frequenza a corsi e master di perfezionamento universitari, le borse di studio rilasciate da universita' o amministrazioni pubbliche, i corsi di aggiornamento, qualificazione o similari, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato.


Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti le abilitazioni all'insegnamento e alle professioni, l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali, nonche' societa' od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17; il servizio prestato a tempo determinato presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali, nonche' societa' od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17, e' titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato, lo svolgimento di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico conferitogli dall'ente di appartenenza o da altre pubbliche amministrazioni purche' riguardanti il profilo cui il medesimo candidato concorre; i riconoscimenti speciali quali encomi; l'anzianita' rivestita nel profilo immediatamente inferiore a quello posto a concorso ed anzianita' complessiva di servizio, anche nelle societa' od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17, tali categorie di titoli possono o meno essere considerate alternative. La valutazione e' differenziata a seconda che si tratti di servizi resi in livelli eguali o inferiori rispetto a quelli messi a concorso; e' consentita una limitazione del periodo massimo valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi analoghi ripetuti nel tempo.


Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri oggettivi di qualita' relativamente a lavori originali, comunicazioni a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attivita' collegabili purche' attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, brevetti ed invenzioni.


La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente, e comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i titoli valutabili per ciascuna delle predette categorie fissandone il relativo punteggio. In ogni caso sono valutati soltanto i titoli posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.


Ferma restando l'eventuale diversa valutazione in ordine alla specificita' delle aree professionali in relazione alle quali la procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una influenza determinante rispetto alle altre due.


Nelle selezioni per titoli ed esami non puo' essere assegnato ai titoli un punteggio superiore a dieci trentesimi del punteggio complessivo.


In tutti i casi in cui la commissione esaminatrice non valuti un titolo devono essere specificate le ragioni della mancata valutazione.


Art. 10

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Comma 1

Accertamento della regolarita' degli atti e designazione dei vincitori

Comma 2

La commissione esaminatrice, esaurita l'attivita' di valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento.


L'ufficio preposto al reclutamento del personale, valutate le eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all'atto della presentazione della domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla al direttore affinche' quest'ultimo possa procedere all'approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.


Il provvedimento di proclamazione dei vincitori e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione della graduatoria, ovvero con le modalita' stabilite dal bando o dall'avviso di selezione.


La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle disposizioni legislative in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e puo' essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso era stato bandito.


Art. 11

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Comma 1

Tutela dei dati personali

Comma 2

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento, nonche' i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento sono raccolti e custoditi presso l'archivio del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza dell'Agenzia.


Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il responsabile del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza.


Comma 3

Titolo III - PERSONALE DIRIGENTE

Art. 12

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Comma 1

Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni

Comma 2

L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' il personale di cui all'articolo 17 inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, munito di diploma di laurea o laurea specialistica, che abbia compiuto almeno cinque anni complessivi di servizio presso l'Agenzia compreso il periodo di utilizzazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di laurea sulla base della tabella di equiparazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.


La procedura concorsuale si svolge secondo le modalita' indicate all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Qualora la procedura preveda anche la valutazione di titoli, questa viene effettuata ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.


Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato al personale dipendente dell'Agenzia appartenente da almeno quindici anni alla qualifica per la quale e' previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purche' in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservata al personale dell'Agenzia comunque appartenente alla qualifica per la quale e' previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purche' in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa l'anzianita' di servizio di almeno cinque anni di cui al comma 2.


I vincitori del concorso sono assunti dall'Agenzia e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, ove non abbiano gia' maturato un'esperienza dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto all'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.


I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi da 1 a 5 sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi.


La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo e' stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalita' posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale applicabili al personale dell'Agenzia.


Art. 13

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Comma 1

Incarichi di funzioni dirigenziali

Comma 2

Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.


Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facolta' di rinnovo.


Gli incarichi di funzioni dirigenziali degli uffici sono conferiti dal direttore, sentito il dirigente di vertice del settore interessato.


Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica quanto previsto all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.


Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed a tempo determinato anche ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La durata di detti incarichi e' stabilita dal decreto legislativo medesimo.


Comma 3

Titolo IV - SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 14

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Comma 1

Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

Comma 2

Per il reclutamento del personale si provvede nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo' avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 36, del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Le regole delle procedure di selezione di cui al comma 1 sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.


Comma 3

Titolo V - GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 15

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Comma 1

Formazione

Comma 2

L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti e della progressione di carriera.


Art. 16

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Comma 1

Tutela legale e copertura assicurativa

Comma 2

L'Agenzia garantisce la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti, sempre che tali fatti non siano imputabili a dolo o colpa grave.


La garanzia di cui al comma 1 e' sospesa nel caso di dolo o colpa grave del dipendente accertato con sentenza ancorche' non passata in giudicato.


L'Agenzia garantisce con apposita polizza assicurativa i propri dipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto dell'Agenzia siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali e al rischio di responsabilita' civile in generale, con esclusione di fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.


L'Agenzia garantisce le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stesso.


L'Agenzia stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto. Detta polizza e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e ai beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.


Comma 3

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

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Comma 1

Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre societa' ed enti

Comma 2

Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico dell'Agenzia, il personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera b), del citato decreto legislativo, a domanda, puo' essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 1 e' inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.


Al personale che accede al ruolo dell'Agenzia secondo la procedura di cui al presente articolo e' riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia. A tale personale e' garantito comunque, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile.


Al personale di cui al presente articolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile ed anche tramite specifici accordi, la facolta' di mantenere dette iscrizioni e le relative prestazioni.


Il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982, maturato dai singoli lavoratori presso le societa' del Gruppo F.S. s.p.a., comprensivo delle rivalutazioni di legge, alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, e' trasferito, su richiesta dell'interessato, alla predetta Agenzia e si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. Le quote eventualmente accantonate presso il Fondo di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permangono presso il predetto Fondo.


Per effetto del trasferimento delle somme di cui al comma 5, il Gruppo F.S. s.p.a. e' liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni.


A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto.


Art. 18

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Comma 1

Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Comma 2

Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in numero non superiore a dodici unita', il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a domanda puo' essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa.


La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale non dirigente interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Per il personale dirigente proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con incarico a tempo determinato presso l'Agenzia, collocato in aspettativa senza assegni secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, la domanda di trasferimento presso l'Agenzia deve essere presentata dal dirigente interessato entro sessanta giorni prima della scadenza dell'incarico.


Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui ai commi 1, 2 e 3 e' inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.


Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia e' riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia.


Art. 19

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Comma 1

Trattamento giuridico ed economico

Art. 20

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Comma 1

Ulteriori disposizioni

Art. 21

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Comma 1

Disposizioni finali

Art. 22

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.