DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (09G0043)

Numero 35 Anno 2009 GU 21.04.2009 Codice 009G0043

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-02-25;35

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Struttura organizzativa

Comma 2

Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata allo statuto dell'Agenzia, il numero degli uffici, in cui si articolano i settori di cui al comma 1, e' determinato in 27.


Con atti regolamentari adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, e approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici periferici, anche in considerazione delle intese di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed all'istituzione di unita' operative anche all'estero, presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali in materia di sicurezza del trasporto ferroviario.


L'Agenzia costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.


Art. 2

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Comma 1

Dirigenza

Comma 2

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, l'Agenzia provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6 del medesimo articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, a sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la ripartizione del proprio organico.


Con atti regolamentari interni adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione dell'Agenzia puo' essere adeguata alle effettive esigenze funzionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i), dello statuto.


Con atti di organizzazione di livello inferiore, approvati dal comitato direttivo, il direttore adotta le misure necessarie, finalizzate all'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto con i regolamenti interni di cui al comma 2.


Con il regolamento di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 162 del 2007 si provvede all'istituzione di un ufficio preposto al controllo interno, nell'ambito della dotazione organica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto dell'Agenzia.


Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.