Lo straniero di cui all'articolo 1, comma 2, che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito denominato «accordo», articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e' consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo delegato.
L'accordo, qualora abbia come parte un minore di eta' compresa tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potesta' genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B.
Lo straniero dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a rispettarne i principi.
Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001, e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le modalita' di cui all'articolo 3.
L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilita' tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficolta' di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono inseriti, a cura della questura, nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 9.
Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo nelle fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi con modalita' informatiche allo sportello medesimo.