DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 134/2011 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (11G0177)

Regolamento per la disciplina delle modalita' di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, a norma dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (11G0177)

Numero 134 Anno 2011 GU 09.08.2011 Codice 011G0177

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-06-21;134

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento disciplina la formazione all'estero che il dirigente, assunto a seguito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' tenuto a svolgere anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale.


La formazione all'estero e' disciplinata dal presente regolamento come pratica tecnico-professionale finalizzata ad accrescere la conoscenza comparata del settore pubblico e ad acquisire metodologie organizzative e criteri di amministrazione e governo delle risorse pubbliche idonei a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni.


Non sono tenuti a compiere la formazione di cui al presente regolamento i dirigenti che sono stati ammessi al concorso di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto appartenenti all'organico dell'Unione europea secondo i requisiti di accesso indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del citato articolo 28-bis, nonche' i dirigenti assunti in esito ai concorsi pubblici a tempo determinato di cui al comma 2 del citato articolo 28-bis.


Art. 2

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Comma 1

Obiettivi della formazione

Comma 2

La formazione si svolge essenzialmente su metodologie funzionali alla razionale impostazione dei processi, in correlazione alla efficacia, efficienza, trasparenza ed economicita' dell'azione amministrativa.


Art. 3

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Comma 1

Programmazione della formazione all'estero

Comma 2

Le amministrazioni che bandiscono il concorso di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 curano la programmazione della formazione all'estero dei dirigenti nell'ambito del piano annuale della formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in modo da assicurarne lo svolgimento nel periodo immediatamente successivo all'assunzione e precedente al conferimento dell'incarico dirigenziale.


Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, le esigenze formative dei dirigenti che saranno assunti in esito alle procedure, tenendo conto dei posti messi a concorso.


Art. 4

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Comma 1

Individuazione delle amministrazioni estere presso le quali effettuare la formazione

Comma 2

La formazione si svolge presso gli uffici amministrativi degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione, degli altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' degli organismi dell'Unione europea, delle organizzazioni e degli enti internazionali cui l'Italia aderisce.


La Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, e sentiti il Ministero degli affari esteri e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con le amministrazioni estere per lo svolgimento della formazione di cui al presente regolamento, prevedendo forme di controllo sull'effettivo svolgimento del predetto periodo di formazione.


Le amministrazioni che bandiscono il concorso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del bando concordano con la Scuola superiore della pubblica amministrazione l'utilizzo di accordi o convenzioni di cui al comma 2 ovvero, in ragione di esigenze formative specifiche, la stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni estere per disciplinare le modalita' di svolgimento della formazione.


Per la formazione all'estero dei dirigenti le amministrazioni, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, possono altresi' avvalersi degli accordi di reciprocita' stipulati ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Le amministrazioni che hanno bandito il concorso individuano, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto del numero e della tipologia dei posti banditi, le amministrazioni estere presso cui far svolgere ai dirigenti assunti l'attivita' di formazione e ne danno apposita pubblicita' sul proprio sito istituzionale, prima dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso.


L'amministrazione estera di destinazione e' scelta dal vincitore al momento dell'assunzione tra quelle preventivamente individuate ai sensi del presente articolo.


Art. 5

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Comma 1

Modalita' di compimento della formazione

Comma 2

La Scuola superiore della pubblica amministrazione, d'intesa con le amministrazioni che hanno bandito il concorso e con le amministrazioni estere presso le quali la formazione deve essere svolta, predispone apposito progetto formativo, tenuto conto della tipologia e delle peculiarita' dell'incarico che deve essere conferito al dirigente. Nel progetto sono indicati gli obiettivi formativi da conseguire durante il periodo di formazione ed i criteri di valutazione del dirigente.


La formazione si svolge a tempo pieno per un periodo di sei mesi, preferibilmente continuativi presso una o piu' amministrazioni estere secondo i contenuti del progetto formativo.


Il periodo di formazione puo' essere rinviato o sospeso quando ricorrono legittime cause di sospensione della prestazione lavorativa. In ogni caso, la formazione deve essere completata entro tre anni dalla conclusione del concorso.


La formazione si svolge mediante una attivita' pratica di stage e con la partecipazione del dirigente ad eventuali convegni e seminari.


Il dirigente organizza la propria attivita' e assicura la presenza in servizio nel rispetto delle esigenze della struttura presso la quale svolge la formazione.


Art. 6

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Comma 1

Valutazione del livello di professionalita'

Comma 2

Al termine del periodo di formazione, l'amministrazione estera, sentita l'amministrazione che ha bandito il concorso, effettua la valutazione del livello di professionalita' acquisito dal dirigente in ragione dei contenuti del progetto formativo e dei criteri individuati nello stesso progetto. In caso di formazione svolta presso piu' amministrazioni, ciascuna cura la valutazione per il periodo di riferimento.


Ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 7, la valutazione positiva del dirigente equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di I fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per coloro che non hanno gia' superato il periodo di prova in qualita' di dirigente di II fascia nella stessa o in altre amministrazioni.


Art. 7

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Comma 1

Trattamento economico spettante ed oneri finanziari per il periodo di formazione all'estero

Comma 2

Anteriormente al conferimento dell'incarico e durante il periodo di formazione all'estero, al dirigente sono corrisposti il trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione parte fissa previsti per i dirigenti di prima fascia, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo la normativa vigente.


Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel caso di accordi di reciprocita', il trattamento economico di cui al comma 1 puo' essere posto direttamente a carico dell'amministrazione di destinazione, in tutto o in parte, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte.