Il presente regolamento disciplina la formazione all'estero che il dirigente, assunto a seguito del concorso bandito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' tenuto a svolgere anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale.
La formazione all'estero e' disciplinata dal presente regolamento come pratica tecnico-professionale finalizzata ad accrescere la conoscenza comparata del settore pubblico e ad acquisire metodologie organizzative e criteri di amministrazione e governo delle risorse pubbliche idonei a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni.
Non sono tenuti a compiere la formazione di cui al presente regolamento i dirigenti che sono stati ammessi al concorso di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto appartenenti all'organico dell'Unione europea secondo i requisiti di accesso indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 1 del citato articolo 28-bis, nonche' i dirigenti assunti in esito ai concorsi pubblici a tempo determinato di cui al comma 2 del citato articolo 28-bis.