L'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze, di seguito denominato: «IAO», di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, di seguito denominato: «legge», e' riordinato dal presente regolamento.
Lo IAO e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato anche: «Ministero», che impartisce le direttive generali cui l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.
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AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera i)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.