Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Decorrenza e durata
Comma 2
Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per gli aspetti giuridici ed economici.
Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Struttura del trattamento economico
Comma 2
Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.
Art. 4
#Comma 1
Stipendio tabellare
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore 108.269,40
Ministro plenipotenziario 92.127,05
Consigliere d'Ambasciata 71.408,52
Consigliere di legazione 55.316,46
Segretario di legazione 41.437,06
A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore 108.889,00
Ministro plenipotenziario 92.791,00
Consigliere d'Ambasciata 72.001,00
Consigliere di legazione 55.814,00
Segretario di legazione 41.818,00
Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 5
#Comma 1
Retribuzione individuale di anzianita'
Comma 2
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianita'.
Art. 6
#Comma 1
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
Comma 2
Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato da ulteriori risorse finanziarie consistenti in euro 145,00 mensili pro capite per tredici mensilita' a decorrere dall'anno 2009.
Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2007.
Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Art. 7
#Comma 1
Retribuzione di posizione
Comma 2
Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.
Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2008-31 dicembre 2009, nei valori annui lordi per tredici mensilita' stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
Art. 9
#Comma 1
Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri
Comma 2
Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 30 aprile 2008, n. 1069, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verra' corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.
Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069, individuate tramite decreto del Direttore Generale per le risorse umane e l'organizzazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati.
Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, che si applica anche al biennio 2008 - 2009, si provvede nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto.
Art. 10
#Comma 1
Effetti del nuovo trattamento economico
Comma 2
Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4, 7, 8 e 9 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi nonche' sui contributi di riscatto.
Art. 11
#Comma 1
Spese per mezzi di trasporto per missione
Comma 2
Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale, nel caso di missione, spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede centrale e il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determino delle condizioni che non consentono l'utilizzazione del mezzo pubblico o per una particolare e motivata necessita' di raggiungere rapidamente la sede di missione o il terminal ferroviario o aeroportuale. Le stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale.
All'applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni.
Art. 12
#Comma 1
Proroga di efficacia di norme
Comma 2
Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
Art. 13
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 7.957.100 per l'anno 2010 ed euro 3.731.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
2. per l'anno 2010, quanto ad euro 4.226.100, a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'», quanto ad euro 731.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 3.000.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;
3. a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 731.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 3.000.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.