DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente il riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0210)

Numero 189 Anno 2010 GU 15.11.2010 Codice 010G0210

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;189

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento concerne il riordino strutturale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo attraverso la razionalizzazione degli organi deputati alle attivita' di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi istituzionali.


Art. 2

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Comma 1

Organi dell'Agenzia

Comma 2

Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.


I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia.


Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari.


I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un supplente sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e' designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacita' tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.


Art. 3

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Comma 1

Competenze degli organi dell'Agenzia

Comma 2

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende alla sua attivita', convoca e presiede le riunioni del collegio, fissandone l'ordine del giorno.


Art. 4

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Comma 1

Direttore generale dell'Agenzia

Comma 2

Il direttore generale e' scelto tra soggetti di provata capacita' giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed e' nominato dal presidente, previa delibera del collegio.


Il direttore generale e' a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari.


Il trattamento giuridico e economico del direttore generale e' disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.


Art. 5

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Comma 1

Stato giuridico

Comma 2

A pena di decadenza, il presidente e i membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, ne' avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.


Il presidente e i membri del collegio non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.


Il presidente e i membri del collegio non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attivita' dell'Agenzia.


Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, e' collocato fuori ruolo per il periodo di durata del mandato.


Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, attribuiti agli investigatori.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

In sede di prima attuazione del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, in merito al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio.


In attuazione del presente decreto, l'Agenzia provvede alla rimodulazione della dotazione organica, con la previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, in modo da assicurare il contenimento delle spese, come previsto dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto delle riduzioni operate ai sensi dell'articolo. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Le modificazioni alla ripartizione della dotazione organica sono effettuate con deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente e sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 7

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Comma 1

Abrogazioni