DECRETO LEGISLATIVO

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994.

Numero 66 Anno 1999 GU 22.03.1999 Codice 099G0118

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-25;66

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Art. 1

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Comma 1

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

Comma 2

E' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, dotata di personalita' giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia.


Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto informativo sull'attivita' svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.


Art. 3

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Comma 1

Compiti e finalita'

Comma 2

L'Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all'articolo 826 del codice della navigazione, cosi' come sostituito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilita'.


L'Agenzia compie attivita' di studio e di indagine, formulando raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti e inconvenienti aeronautici.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189 ))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189 ))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189 ))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189 ))


Art. 8

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Comma 1

Personale

Comma 2

E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquantacinque unita', secondo la ripartizione indicata nella tabella organica allegata al presente decreto. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 189.


Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.


Il personale di qualifica dirigenziale e' selezionato, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale destinato ai compiti investigativi e' selezionato tra persone che abbiano maturato una consolidata esperienza tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle investigazioni sugli incidenti aerei e puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in aspettativa senza assegni.


In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia e' coperta, a seguito di procedura selettiva, con personale avente comprovata capacita' e competenza, proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione in possesso di qualifica corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verra' data priorita' al personale dipendente dall'amministrazione dei trasporti.
Le unita' destinate ai compiti investigativi possono altresi' essere individuate al di fuori della pubblica amministrazione, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.


Al personale dell'Agenzia e' attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.


((Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennita' di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' assegnate al finanziamento della suddetta indennita'.))


Al personale proveniente da altra pubblica amministrazione si applica, ai fini del trattamento previdenziale, il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Il rimanente personale e' iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.


Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.


L'Agenzia puo' avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, nonche' di analoghe e qualificate strutture nazionali ed estere.


Art. 9

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Comma 1

Poteri dell'Agenzia

Comma 2

L'Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nelle inchieste di propria competenza, acquisisce informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui attivita' direttamente o indirettamente interessi la sicurezza del volo.


Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico e privato e gli altri soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica, hanno l'obbligo di fornire all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono in relazione agli eventi oggetto di inchiesta.


L'Agenzia attiva ogni procedura diretta a garantire la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita' interessate, al fine di assicurare lo svolgimento dell'inchiesta tecnica secondo le modalita' di cui all'articolo 10.


Art. 10

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Comma 1

Compiti degli investigatori incaricati

Comma 2

Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle inchieste e svolgono il proprio incarico nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.


Art. 11

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Comma 1

Divieto di divulgazione

Art. 12

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Comma 1

Relazioni e rapporti d'inchiesta

Comma 2

Per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia redige una relazione che contiene anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonche' eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione e' trasmessa, entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessita', si protragga oltre tale termine, ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza e nel medesimo termine e' messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall'Agenzia.


Per ciascuna inchiesta relativa ad un inconveniente, l'Agenzia redige un rapporto contenente eventuali raccomandazioni di sicurezza.
Il rapporto e' trasmesso al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed ai soggetti che dalle relative conclusioni possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza.


Nella relazione di cui al comma 1 e' salvaguardato il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nell'evento e di quelle che hanno fornito informazioni nel corso dell'indagine. Nei rapporti di cui al comma 2 e' altresi' salvaguardato l'anonimato delle persone coinvolte nell'evento.


Le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilita'.


Art. 13

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Comma 1

Attuazione delle raccomandazioni

Comma 2

Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure necessarie a garantire che le raccomandazioni di sicurezza siano debitamente prese in considerazione.


Art. 14

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Comma 1

Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

Comma 2

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalita' stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.


L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni finanziarie e contabili

Comma 2

Le spese di istituzione e di funzionamento dell'Agenzia, valutate in lire 7 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, sono poste a carico dell'unita' previsionale di base 2.1.2.8 - Organismo per la sicurezza del volo - capitolo 1179 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno e per gli esercizi successivi.


Per l'amministrazione e la contabilita' dell'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi alla amministrazione vigilante.


L'Agenzia e' sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.


Si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 16

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Comma 1

Norma finale

Comma 2

Entro sei mesi dall'insediamento del collegio e' definito l'assetto organizzativo dell'Agenzia e ad essa sono trasferite le funzioni inerenti le inchieste sui sinistri aeronautici attribuite al Dipartimento per l'aviazione civile dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. La dotazione organica del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione e' conseguentemente rideterminata, entro due mesi dal trasferimento delle funzioni all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


In attesa dell'acquisizione di una sede propria, e comunque non oltre un anno dall'insediamento del collegio, l'Agenzia utilizza, quale sede, le strutture messe a disposizione dal Ministero dei trasporti e della navigazione.


Comma 3

Titolo II - MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 17

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Comma 1

Modifica del titolo VIII, libro I, parte II del codice della navigazione

Comma 2

Il titolo VIII del libro I, parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Titolo VIII
Delle inchieste tecniche sugli incidenti
e sugli inconvenienti aeronautici
Art. 826 (Inchiesta tecnica). - L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano.
Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.
Art. 827 (Norme di riferimento). - Nell'espletamento dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 826, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformita' con quanto previsto dall'allegato 13 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.
Art. 828 (Obbligo di comunicazione di incidente). - Il direttore dell'aeroporto, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorita' di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorita', quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Art. 829 (Obbligo di comunicazione di inconveniente grave). - Il direttore dell'aeroporto e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Se l'incidente aeronautico o l'inconveniente grave e' avvenuto in mare, l'autorita' che ne ha notizia informa la direzione di aeroporto e l'autorita' marittima piu' vicine.
Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorita' marittima provvede, ove possibile in accordo con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonche' agli accertamenti opportuni e invia all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile copia del rapporto sull'intervento effettuato e sui soccorsi prestati.
Art. 831 (Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri). - Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ne da' comunicazione al Ministero degli affari esteri.
Art. 832 (Incidenti ad aeromobili italiani all'estero).- Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorita' consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri e l'Ente nazionale per l'aviazione civile.".


Art. 18

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Comma 1

Abrogazione