DECRETO LEGISLATIVO

Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

Numero 250 Anno 1997 GU 31.07.1997 Codice 097G0285

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:11:29

Art. 1

#

Comma 1

Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile

Comma 2

E' istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.


L'E.N.A.C. e' sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.


L'E.N.A.C. e' trasformato in ente pubblico economico non oltre il 31 luglio 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

#

Comma 1

F u n z i o n i

Comma 2

Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonche' funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile.


Art. 3

#

Comma 1

Contratto di programma

Comma 2

Entro sei mesi dalla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, stipula con l'E.N.A.C. un contratto di programma, che e' rinnovato con cadenza triennale.


Art. 4

#

Comma 1

Organi dell'Ente

Comma 2

((


Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed e' rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.


Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti e' rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.


Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed e' composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.


Il direttore generale e' nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed e' scelto tra soggetti di comprovata capacita' tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unita' di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina.
Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale alla cui nomina, al conferimento delle relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.


))


((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 188)).


I componenti effettivi degli organi dell'E.N.A.C., se appartenenti ad amministrazioni pubbliche sono, a domanda, collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato; hanno diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della domanda, fatte salve le progressioni automatiche previste da leggi o contratti di lavoro.


I componenti degli organi dell'Ente, a pena di decadenza non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente.


I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato; la violazione di tale divieto comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione da parte dell'amministrazione vigilante di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a lire 50 milioni e, nel massimo, alla maggiore somma tra i 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.


Gli organi dell'E.N.A.C. sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al direttore generale, ai membri dell'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8, nonche' ai membri della commissione e della segreteria tecnica di cui all'articolo 13.


Art. 5

#

Comma 1

Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

Art. 6

#

Comma 1

S t a t u t o

Comma 2

Lo statuto dell'E.N.A.C., deliberato dal consiglio di amministrazione, e' approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.


Art. 8

#

Comma 1

P a t r im o n i o

Comma 2

Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attivita' istituzionali.


Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi, secondo i criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per l'utilizzo degli aeroporti militari aperti al traffico civile, il decreto e' adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della difesa.


Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'E.N.A.C. subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).


Art. 9

#

Comma 1

Ordinamento contabile

Comma 2

Con il regolamento di contabilita' deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i principi e le modalita' della gestione contabile dell'E.N.A.C. E' prevista altresi' l'istituzione di un Ufficio di controllo interno ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che accerta la rispondenza dei risultati dell'attivita' agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi di conseguimento. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, ai fini dell'approvazione.


All'E.N.A.C. si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.


L'E.N.A.C. e' inserito nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 10

#

Comma 1

P e r s o n a l e

Comma 2

1. L'E.N.A.C. succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti del Registro aeronautico italiano, dell'Ente nazionale della gente dell'aria e della Direzione generale dell'aviazione civile con esclusione del personale che, per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, permane al Dipartimento dell'aviazione civile.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, si provvede, sulla base di apposite tabelle di equiparazione proposte dal consiglio di amministrazione dell'Ente, alla unificazione giuridica ed economica del personale dell'Ente, ai soli fini dell'inquadramento, sulla base delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza e tenendo conto, con esclusione degli importi corrisposti "ad personam", di quanto previsto nel contratto collettivo per il personale del Registro aeronautico italiano di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui disposizioni trovano applicazione sino all'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, lettere c), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale gia' in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a decorrere dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ed il maturato dell'indennita' di buonuscita costituira' la quota iniziale da trasferire all'Ente.


Art. 11

#

Comma 1

Vigilanza governativa

Comma 2

Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attivita' dell'E.N.A.C.


Le delibere del consiglio di amministrazione aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche ed il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro dei trasporti e della navigazione annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma.


Sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorita' vigilanti le modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilita', le partecipazioni a societa', enti e consorzi, gli accordi con organismi internazionali, nonche' i bilanci di esercizio.


Art. 12

#

Comma 1

Esenzioni fiscali

Comma 2

Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'E.N.A.C. e con la acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria sono esenti da imposte e tasse.


Art. 13

#

Comma 1

Istituzione della commissione per le modifiche al codice della navigazione

Comma 2

Nel rispetto dei principi e della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali e tenuto conto della razionalizzazione del comparto dell'aviazione civile, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita una Commissione di studio per la elaborazione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dall'insediamento, delle modifiche del codice della navigazione, con particolare riferimento alla ridefinizione dei compiti delle articolazioni territoriali dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e delle funzioni del direttore d'aeroporto, nonche' per il recepimento della normativa tecnica ICAO. La Commissione e' supportata da una segreteria tecnica composta da tre funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione.


Art. 14

#

Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Sino all'effettivo insediamento del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.C., gli organi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo le rispettive competenze.


Nei sei mesi successivi all'effettivo insediamento, gli organi dell'Ente definiscono, nell'ordine, lo statuto, il regolamento amministrativo - contabile ed il contratto di programma, avvalendosi delle strutture della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.


Nelle more della sottoscrizione del contratto di programma e sino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, restano operative, secondo la normativa vigente, le strutture dei soggetti giuridici unificati nell'Ente, che rispondono ai vertici decisionali di cui al comma 2.


Gli organi dell'E.N.A.C. sono abilitati a perfezionare i contratti di lavoro per il quadriennio 1994 - 1997, gia' concordati dai soggetti giuridici soppressi, e sono autorizzati ad avviare procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e livelli.


In sede di prima applicazione del presente decreto, il termine necessario per la sottoscrizione del contratto di programma non e' computato ai fini della decorrenza della durata in carica degli organi dell'E.N.A.C.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto disposto nel presente articolo, sono soppressi il Registro aeronautico italiano e l'Ente nazionale della gente dell'aria.


Art. 15

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.