DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0207

Numero 188 Anno 2010 GU 12.11.2010 Codice 010G0207

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;188

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Comma 2

All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed e' rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti e' rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed e' composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il direttore generale e' nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed e' scelto tra soggetti di comprovata capacita' tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unita' di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina.
Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale alla cui nomina, al conferimento delle relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.».


Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e' soppresso.


L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede a modificare lo statuto dell'Ente prevedendo, altresi', una riduzione da sei a quattro membri del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2.


Fino alla nomina dei componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, i membri gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.