Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.
Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, e' riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai fini dell'iscrizione all'universita' ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato e' equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale e' stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalita', con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facolta' a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorita' accademiche.
Ai fini del presente regolamento il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' di seguito denominato:
«Ministero».