DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 164/2010 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization - IBO. (10G0181)

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sulle istituzioni scolastiche associate al sistema International baccalaureate organization - IBO. (10G0181)

Numero 164 Anno 2010 GU 06.10.2010 Codice 010G0181

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-08-02;164

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.


Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, e' riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.


Ai fini dell'iscrizione all'universita' ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato e' equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale e' stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalita', con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facolta' a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorita' accademiche.


Ai fini del presente regolamento il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' di seguito denominato:
«Ministero».


Art. 2

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Comma 1

Iscrizione all'elenco

Comma 2

Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed alla determinazione delle affinita' dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.


L'elenco di cui al comma 1 deve indicare, a cura del Ministero, la denominazione e la sede del collegio e dell'istituzione, le affinita' dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano e l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza di lingua italiana.


Il Ministero acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini dell'individuazione dei piani di studio, in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla cui base stabilire le affinita' di cui al comma 2 dei percorsi di baccellierato internazionale. Detti piani di studio sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


Nell'elenco di cui al comma 1 permangono i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia, che hanno gia' ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, previa verifica della coerenza dei piani di studio con quelli individuati ai sensi del comma 3.


Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale, e' necessario che lo studente sia in possesso di promozione o di idoneita' alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in conformita' con l'ordinamento scolastico di provenienza.


Art. 3

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Comma 1

Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco

Comma 2

L'iscrizione all'elenco puo' essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra, ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.


Art. 4

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Comma 1

Abrogazioni