I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.
I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunita' europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l'obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, una denuncia di inizio dell'attivita' attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell'attivita' sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente. L'amministrazione verifica d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l'esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
Gli attestati rilasciati da scuole o organismi culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute italiane.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresi', alle scuole ed agli organismi culturali di proprieta' o di diretta emanazione di persone o enti italiani indirettamente promossi da persone o enti stranieri, o da essi controllati, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi.