DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Numero 123 Anno 2009 GU 20.08.2009 Codice 009G0131

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-10;123

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica

Art. 2

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale di una segreteria.


Alle attivita' di cui al comma 2 si provvede senza oneri aggiuntivi.


Art. 3

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Comma 1

Assemblea generale

Comma 2

L'Assemblea generale, per lo svolgimento delle attivita' attribuite alla Consulta dall'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, puo' avvalersi, per la trattazione di tematiche afferenti a normativa e affari internazionali, logistica, intermodalita', qualita', sicurezza e controlli, di apposite commissioni.


Ai lavori dell'Assemblea generale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, dal Presidente della Consulta, esperti su specifiche materie, senza diritto di voto, con le ordinarie risorse in dotazione alla Consulta.


La convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e delle Commissioni e' inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per le riunioni stesse e, in caso di eccezionale necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima.
L'Assemblea generale stabilisce le regole relative alla validita' delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni, nonche' l'istituzione e la composizione delle eventuali commissioni di cui al comma 2, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei settori della produzione dei servizi, nonche' degli altri organismi presenti nell'Assemblea generale.


Art. 4

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Comma 1

Comitato esecutivo

Comma 2

Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, con particolare riguardo alla definizione della delibera programmatica semestrale dell'attivita' della Consulta ed all'esame dei risultati dei lavori delle Commissioni.


Art. 5

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Comma 1

Segretario generale

Comma 2

Il Segretario generale, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 9, provvede alla gestione amministrativa, contabile ed alla realizzazione dei programmi di attivita' relative alle seguenti materie: affari generali, politiche per la logistica, politiche per le imprese, intermodalita', qualita', sicurezza e controlli, comunicazione e pubblicita'.


Con delibera adottata dal Presidente della Consulta, si provvedera' ad individuare le attivita' relative alle citate materie.


Art. 9

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Comma 1

Risorse umane e spese della Consulta

Comma 2

La Consulta, per il proprio funzionamento, si avvale di diciotto unita' di personale appartenente all'area III e di trentasei unita' di personale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo i casi diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e salvo quanto previsto al comma 2.


Il Segretario generale si avvale, altresi', per l'espletamento delle attivita' della Consulta e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione, che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea e compatibilmente con le esigenze di servizio.


Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento della Consulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed ogni altra indennita', si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.


Comma 3

Capo II - Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori

Art. 11

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Comma 1

Comitato centrale

Comma 2

Il Comitato centrale e le commissioni si riuniscono su convocazione del Presidente, inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima, e, in caso di eccezionale necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima della data stabilita per la seduta. Il Comitato centrale stabilisce le regole relative alla validita' delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni.


Le funzioni di segretario delle riunioni del Comitato centrale e delle commissioni sono svolte dal capo della segreteria di cui all'articolo 13 o da un suo sostituto, scelto fra i componenti della segreteria.


Ai lavori del Comitato centrale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni, esperti su specifiche materie a cui si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.


Art. 12

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale della segreteria diretta e coordinata dal capo della segreteria di cui all'articolo 13.


Art. 13

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Comma 1

Capo della segreteria

Comma 2

Il capo della segreteria, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 14, provvede alla gestione amministrativa, contabile ed alla realizzazione dei programmi di attivita' relative alle seguenti materie: affari generali, iniziative di sostegno alle imprese, sicurezza e controlli, studi e ricerche, formazione ed informazione, certificazione. Ad eventuali oneri si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.


Con delibera adottata dal Presidente del Comitato centrale dell'Albo, si provvedera' ad individuare le attivita' relative alle citate materie.


Art. 14

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Comma 1

Risorse umane e spese del Comitato centrale

Comma 2

Il Comitato centrale, per il proprio funzionamento, si avvale di sedici unita' di personale appartenente all'area III, di trentadue unita' di personale appartenente all'area II e di due unita' di personale appartenente all'area I, in servizio presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento del Comitato centrale, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese e ogni altra indennita' per il personale, si provvede con le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 63, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.


Art. 15

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Le modalita' di gestione delle risorse finanziarie degli organismi della Consulta e del Comitato centrale sono stabilite dai rispettivi regolamenti di cui agli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.


L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.