DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09G0105)

Numero 96 Anno 2009 GU 28.07.2009 Codice 009G0105

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;96

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Supporto tecnico-logistico decentrato). - 1. Il supporto tecnico-logistico decentrato e' svolto alle dirette dipendenze della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Esso attiene:
a) alle funzioni di direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici ed informatici, dei centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e dei centri motorizzazione, posti alle loro dipendenze gerarchico-funzionali, ed a quelle di indirizzo di ogni altro ufficio o magazzino istituiti per le esigenze logistiche, strumentali, di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno, posti alle loro dipendenze funzionali;
b) al concorso nelle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse strumentali e logistiche ed alle relative verifiche;
c) al supporto logistico per il personale medico e tecnico designato per le attivita' di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ferma restando l'esclusiva dipendenza, in ragione delle specifiche funzioni, dall'Ufficio centrale ispettivo.
2. L'articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnico-logistico e' disposta con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definendo gli incarichi di livello dirigenziale nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti della Polizia di Stato.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 e', altresi', disposta la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle funzioni amministrative a supporto delle attivita' istituzionali degli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e puo' essere stabilito che si provveda alla definizione, sino al loro esaurimento, delle pratiche in corso alla data di soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.».


Art. 3

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Comma 1

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Coordinamento sanitario). - 1. I Centri sanitari polifunzionali provvedono alle funzioni di coordinamento sanitario dei relativi servizi di assistenza nei riguardi degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali ed alla programmazione, nell'ambito delle direttive della Direzione centrale di sanita' del Dipartimento della pubblica sicurezza, di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».


Art. 4

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Comma 1

L'articolo 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e' sostituito dal seguente:
«Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le ricompense). - 1.
Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sono istituite, annualmente, nell'ambito delle dotazioni di bilancio, presso la Direzione centrale per le risorse umane, quattro commissioni per le ricompense in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento.
2. Ciascuna delle commissioni delle ricompense e' presieduta da un direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, designato annualmente secondo criteri di rotazione, ed e' composta da:
a) sei membri prescelti dall'Amministrazione tra:
1) i questori di due delle province ricomprese nelle aree territoriali di riferimento di cui al comma 1;
2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;
3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;
4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale di cui al comma 1;
b) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, e' garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.
3. La composizione della commissione competente per la capitale e' integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'Amministrazione e' effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entita' del personale rispettivamente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento.
5. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ovvero da un ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario» della Polizia di Stato di comprovate capacita', in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. Ai componenti, ivi compresi il presidente ed il segretario delle commissioni, non e' corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali.».


Art. 5

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