Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalita' per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Definizione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Convenzione
Comma 2
Le convenzioni di cui all'articolo 1 sono stipulate tra i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ed i gestori delle scuole primarie paritarie, persone fisiche o rappresentanti legali di enti o associazioni con o senza personalita' giuridica, che ne abbiano fatta richiesta, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il gestore della scuola primaria paritaria deve essere fornito di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea.
Con la stipula della convenzione il gestore si obbliga ad osservare le condizioni ed i requisiti prescritti, di cui alle dichiarazioni previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, ed a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata.
Con la stipula della convenzione l'amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare l'adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria, si obbliga a corrispondere all'ente gestore un contributo annuo; la misura del contributo annuo e' fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.
Art. 3
#Comma 1
Istanza di convenzionamento
Comma 2
I gestori delle scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione prevista dall'articolo 2 ne fanno richiesta all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La convenzione decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
Art. 4
#Comma 1
Contributo a carico dello Stato
Comma 2
I criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole primarie paritarie sono fissati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'Ufficio scolastico regionale si impegna a corrispondere al gestore il contributo annuo fissato nella misura fissata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 2, comma 3.
L'Ufficio, in caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, valuta la possibilita' di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessita' di inserimento di alunni con disabilita' o con difficolta' di apprendimento.
I contributi annuali sono corrisposti di norma a rate semestrali.
Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie gia' parificate un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Art. 5
#Comma 1
Adempimenti dell'amministrazione scolastica statale
Comma 2
Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o, per sua delega, un dirigente dell'Ufficio stesso, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.
Le spese per la registrazione dell'atto di convenzione sono a carico del gestore.
Art. 6
#Comma 1
Durata della convenzione
Comma 2
La convenzione, con la decorrenza di cui all'articolo 3, ha una durata massima di nove anni; il gestore della scuola paritaria puo' recedere anticipatamente dalla convenzione, per giustificati e documentati motivi, previa apposita comunicazione da far pervenire al competente Ufficio scolastico regionale almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico.
La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga a cessare il requisito del riconoscimento della parita' scolastica nei confronti della scuola convenzionata. La risoluzione di diritto della convenzione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento di revoca della parita' scolastica.
Nei casi di gravi irregolarita' di funzionamento della scuola convenzionata, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale dispone la sospensione dell'erogazione del contributo statale con effetto dalla data di comunicazione al gestore della richiesta di regolarizzazione, costituente avvio del procedimento di revoca della convenzione, ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7
#Comma 1
Modifiche della convenzione
Comma 2
Per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all'atto della stipula della convenzione, il gestore, con le modalita' di cui all'articolo 3, richiede l'atto modificativo della convenzione all'Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Si provvede analogamente, mediante stipula di un atto modificativo della convenzione, in caso di variazione del contributo erogabile dall'Ufficio scolastico regionale.
Art. 8
#Comma 1
Norme finali
Comma 2
Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.