Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, è incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
È fatto altresì salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.
Art. 1-ter
#Comma 1
degli insegnanti di religione cattolica) ))
Comma 2
Art. 1-quater
#Comma 1
Comma 2
(5) (6) (8) (9) (11) (12)
Comma 3
Il D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 ha disposto (con l'art. 8, comma 4, alinea) che la presente modifica decorre dall'anno accademico 2020/2021.
Comma 4
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, nel modificare l'art. 8, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022".
Comma 5
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, nel modificare l'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera b)) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023".
Comma 6
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 8, comma 4, lettera b) del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024".
Comma 7
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, nel modificare l'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 4, lettera b) del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b)) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2024/2025".
Comma 8
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nel modificare l'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 4, lettera b) del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 7, lettera b)) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026".
Comma 9
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, alinea) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre dall'anno accademico 2025/2026.
Art. 1-quinquies
#Comma 1
Comma 2
All'IISG si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.
Art. 1-sexies
#Comma 1
dei Conservatori della Toscana) ))
Comma 2
Art. 1-septies
#Comma 1
Art. 1-octies
#Comma 1
Comma 2
Art. 1-novies
#Comma 1
Comma 2
Art. 1-decies
#Comma 1
"Accademia nazionale di Santa Cecilia") ))
Comma 2
Art. 1-undecies
#Comma 1
Comma 2
"1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati".
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
da somministrazione di emoderivati
Comma 2
Comma 3
Art. 4-bis
#Comma 1
di sanità e dell'Istituto "Lazzaro Spallanzani") ))
Comma 2
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-quater
#Comma 1
di accesso alle professioni sanitarie) ))
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28) ))
Comma 2
"c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3";
Art. 5-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-quinquies
#Comma 1
per la tutela della salute) ))
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Storace, Ministro della salute
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli