A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed e' nominato con la procedura di cui all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalita' del C.N.R. e degli enti predetti nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalita' di cui agli articoli 6 e 7. I collegi dei revisori, nominati secondo il previgente ordinamento, esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Il commissario nomina tre sub-commissari cui puo' delegare le funzioni per specifici settori di attivita' e provvede altresi', entro quattro mesi, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, da sottoporre al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti stabiliscono anche le modalita' per l'accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando ad essi il mantenimento della denominazione e della sede quali strutture scientifiche del C.N.R. In particolare, per l'I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le universita' e le imprese, la specificita' dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne.
Spetta al commissario straordinario l'espletamento, entro 90 giorni dalla sua nomina, dell'istruttoria finalizzata alla trasformazione dell'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli", in struttura scientifica dell'Universita' di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine, ove risulti non realizzabile tale soluzione, l'Istituto "Vitelli" sara' accorpato al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura scientifica dello stesso ente, secondo le stesse modalita' previste dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1.
Gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario sono destinati a confluire nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalita' disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso I.N.A.F.
In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennita' spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.
Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
Le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall'articolo 20, commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
E' abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell'articolo 13, nonche' l'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.