Il Consiglio direttivo e' costituito ((dal Presidente di cui all'articolo 7 e da quattro componenti)) scelti con le modalita' di cui al comma 3, tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari.
Il Consiglio direttivo determina le attivita' e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attivita', approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione.
Nomina il ((Direttore generale)), su proposta del Presidente ((, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4)).
((I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, all'interno di quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro, favorendo una equilibrata rappresentanza di genere e in modo da assicurare la presenza di un componente per l'insieme delle aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09), un componente per l'insieme delle aree CUN delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07), un componente per l'insieme delle aree CUN economico-giuridiche-umanistiche (10, 11, 12, 13, 14) ed un componente per le istituzioni AFAM. Il comitato di selezione di cui al primo periodo e' composto da cinque membri, di cui due designati, rispettivamente, dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei e dall'European Research Council, scelti tra personalita' italiane o straniere di alta qualificazione scientifica, con esperienza pluriennale nell'ambito delle attivita' di valutazione dell'Agenzia.
Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, da accademie, da societa' scientifiche, da esperti, nonche' da istituzioni e da organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.
Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.))
((Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, le rispettive cariche sono rinnovate con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, per la durata prevista dall'articolo 6, comma 2.))
L'incarico di componente il Consiglio direttivo e' a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attivita' di ricerca e pubblicare i risultati di tali attivita', a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attivita' di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.
I dipendenti di universita' italiane, ((di istituzioni AFAM,)) di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle universita' e negli enti di ricerca e ((...)) non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.
((Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.))