DECRETO LEGISLATIVO

Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.).

Numero 128 Anno 2003 GU 06.06.2003 Codice 003G0156

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;128

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

O g g e t t o

Comma 2

Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e ne definisce le finalita', le attivita', gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di ottimizzarne l'attivita' di agenzia nel settore della ricerca spaziale e aerospaziale.


Art. 2

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Comma 1

Finalita' dell'Agenzia

Comma 2

L'A.S.I. e' ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attivita' di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, in conformita' con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitivita' del comparto industriale italiano.


L'A.S.I. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.


Il Presidente del Consiglio dei ministri o il ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto esercita nei confronti dell'A.S.I. poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza. Il Ministero dell'Universita' e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attivita' di ricerca scientifica svolta dall'ASI.


Art. 5

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Comma 1

Principi di organizzazione

Comma 2

L'organizzazione dell'A.S.I. e' definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione, prevedendo il direttore generale e i settori tecnici.


Art. 6

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Comma 1

P r e s i d e n t e

Comma 2

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali.
Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;
b) definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione;
c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente;
d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso;
e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano;
e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N.97;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)).
2. Il presidente e' scelto tra persone di riconosciuta onorabilita' e di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. ((E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed e' individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.))
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.


Art. 7

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, e' composto dal presidente, designato dal ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), e da altri sei componenti, scelti tra personalita' di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita altresi' favorendo la presenza di entrambi i sessi.


I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Art. 8

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Comma 1

Consiglio tecnico-scientifico

Comma 2

((2. Il consiglio tecnico-scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non piu' di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti e' individuato tra personalita' significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta))


Art. 9

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Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.


Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati, uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato.


Art. 10

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Comma 1

Comitato di valutazione

Comma 2

Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).


Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'Agenzia, ivi compreso il presidente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno designato dal Ministro della difesa ed uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.


Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca. (1)((3))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi".


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128".


Art. 11

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Comma 1

Direttore generale

Comma 2

Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.


((


Il direttore generale e' nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.


))


Art. 12

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Comma 1

Settori tecnici

Comma 2

I settori tecnici sono le unita' organizzative con le quali l'Agenzia realizza le attivita' di ricerca applicata al campo spaziale e aerospaziale. I settori tecnici dell'A.S.I. sono definiti, in numero non superiore a 2, dal regolamento di organizzazione e funzionamento.


I settori tecnici possono istituire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le universita', gli enti di ricerca pubblici o privati, o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni.


I responsabili dei settori tecnici, il cui incarico e' a tempo pieno, sono scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza scientifica e manageriale nel settore spaziale e aerospaziale sulla base di procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico di direzione dei settori tecnici e' attribuito per una durata massima di cinque anni e puo' essere rinnovato.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni specifiche

Comma 2

Le incompatibilita' con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi cui e' interessata l'A.S.I., salvo quelle a partecipazione A.S.I., e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilita' sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.


Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.


Il direttore generale ed i responsabili dei settori tecnici, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Le indennita' di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


I compensi dei responsabili dei settori tecnici e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.


In caso di gravi irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)) e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori, ed e' nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita' dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.


L'A.S.I. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.


Art. 14

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Comma 1

Piani di attivita'

Comma 2

L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonche' nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.


Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)), con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.


COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 7.


L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.


Art. 15

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Comma 1

Entrate dell'A.S.I.

Comma 2

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorita' alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.


Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonche' al finanziamento delle attivita' dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorita' ((di Governo)) delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto.


Art. 16

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Comma 1

S t r u m e n t i

Comma 2

Le attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ((Ministro o Sottosegretario di Stato delegato)). La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le universita' e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attivita' di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.


Per lo svolgimento delle attivita' nel settore aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 giugno 1998, n. 305, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede al trasferimento della gestione della base di lancio e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenya, all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare la piu' avanzata valorizzazione della ricerca nel settore aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra l'A.S.I. e l'Universita' «La Sapienza» di Roma, vengono garantite tutte le forme piu' idonee di collaborazione tra le due amministrazioni quali la ricerca, la formazione, nonche' forme di collaborazione nella gestione.


L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente, nonche' con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 17

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Comma 1

Regolamenti

Comma 2

L'A.S.I. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, ((sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.)) Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.


Art. 18

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Comma 1

Bilanci, relazioni e controlli

Comma 2

I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati ((alla Presidenza del Consiglio dei ministri,)) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.


L'A.S.I. e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.


Art. 19

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Comma 1

P e r s o n a l e

Comma 2

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213)).
3. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213)).


Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 7))


Art. 21

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Comma 1

(Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale)

Comma 2

Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".


Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attivita' di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.


Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro, anche senza portafoglio, o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed e' composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, ((dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124,)) nonche' dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.


In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, puo' invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente.


Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unita', selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 22

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Le dotazioni organiche dell'A.S.I. sono ridefinite, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nella tabella allegata.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto decadono il presidente, il consiglio di amministrazione, i comitati e le commissioni in carica ed e' nominato con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario per assicurare la funzionalita' dell'Agenzia nella fase transitoria fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4, costituiti con le modalita' di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, entro sessanta giorni dalla nomina dello stesso commissario. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori.


In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca.


Le indennita' spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.


Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, e' abrogato.


Art. 23

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.