DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.

Numero 265 Anno 2007 GU 25.01.2008 Codice 008G0010

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;265

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Compiti

Comma 2

Il Corpo della Guardia di finanza, attraverso il proprio servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi informatici, individua ed acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il trattamento economico.


Il presente regolamento si applica a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 6.


Art. 3

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Comma 1

Documento unico matricolare

Comma 2

Il documento unico matricolare e' impiantato, per ogni militare del Corpo della Guardia di finanza, sulla base di apposito modello approvato con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento.


Gli eventi di interesse matricolare di cui ai punti 5, 8, 10, 11, lettera a), e 15, lettera a), dell'allegata tabella A possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalita' di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformita' alle previsioni indicate nel medesimo articolo.


Art. 5

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Comma 1

Competenze

Art. 6

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza e' reso operativo con determinazione del Comandante generale, da adottarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.


Al personale incorporato successivamente al 31 dicembre dell'anno di adozione della determinazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento.


Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata adottata la determinazione di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento per le matricole del Regio Esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795.


Per il restante personale, i documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al comma 3 sono progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo personale di cui all'articolo 2.


A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza esclusivamente gli eventi di interesse indicati nella tabella A.


Art. 7

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 8

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Al riassetto del servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.