DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 89/2007 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Numero 89 Anno 2007 GU 10.07.2007 Codice 007G0104

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;89

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Consulta per lo spettacolo

Comma 2

Il Comitato per i problemi dello spettacolo gia' istituito dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni, acquisisce la denominazione di Consulta per lo spettacolo. La Consulta svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attivita' dello spettacolo.


La Consulta e' divisa in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.


La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la presiede, ed e' composta da non piu' di sette componenti per ciascuna sezione. Il Ministro puo' delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato.


Ai lavori della Consulta partecipano i titolari degli uffici dirigenziali di prima fascia del Ministero competenti nel settore dello spettacolo. Possono partecipare ai lavori il Capo di gabinetto ed il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero medesimo. La partecipazione ai lavori di tutti i predetti soggetti avviene alla sola attivita' istruttoria, a titolo di supporto tecnico, senza diritto di voto e senza diritto a compenso ne' a trattamenti di missione o gettoni di presenza.


Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti il numero dei componenti di ciascuna sezione, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' le modalita' di designazione dei componenti da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 22 novembre 2017, n. 175 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore e' soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore".


Art. 2

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Comma 1

Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo

Comma 2

Sono confermate le commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni. Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresi' in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche.


Ogni commissione e' composta da sette componenti, incluso il direttore generale competente, con funzioni di presidente, che partecipa ai lavori a titolo gratuito, ad eccezione della commissione consultiva per la musica, che si compone di nove componenti, incluso il direttore generale competente. I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e sono scelti fra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Due componenti della commissione consultiva per la musica sono scelti fra persone particolarmente qualificate nel settore della musica lirica. Uno dei componenti di ogni commissione e' designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed un altro e' designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I componenti, all'atto del loro insediamento, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta, derivante dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni. Il direttore generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere singole sedute delle commissioni. Ciascuna commissione si avvale di un segretario, nominato dal presidente fra i dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali.


Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono definite le modalita' di organizzazione e di funzionamento delle commissioni.


Art. 3

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Comma 1

Commissione per la cinematografia, Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, Giuria per i premi di qualita', Commissioni per la revisione dei film, Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore.

Comma 2

Sono confermate: la Commissione per la cinematografia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni; la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; la Giuria per i premi di qualita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; le Commissioni di primo e secondo grado per la revisione dei film, rispettivamente previste dagli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161; il Comitato permanente per il diritto d'autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633.


Art. 4

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Comma 1

Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Art. 5

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i trattamenti economici relativi agli organi collegiali di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ferma restando l'esclusione di compensi o trattamenti di missione o gettoni di presenza, ove non siano gia' previsti dalle norme vigenti.


La spesa complessiva per i compensi di cui al comma 1, ivi compresa quella per i trattamenti economici relativi al periodo intercorrente dal 4 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, e' contenuta ad un livello non superiore al sessanta per cento rispetto alla spesa complessiva sostenuta nel 2005.


Ai fini della determinazione dei compensi dei componenti il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999 recante Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999, adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.


Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati nel precedente comma 2, nel decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di cui al comma 1 sono stabiliti, per ciascun organo collegiale, il limite massimo di spesa per gettoni di presenza e per trattamento economico di missione erogabili per ciascun esercizio finanziario. Nell'ambito di ciascun esercizio finanziario e della medesima Direzione generale cui fanno riferimento gli organi collegiali di cui al presente articolo, e' possibile utilizzare il limite di spesa relativo ad un organo collegiale per le esigenze di un diverso organo collegiale della medesima Direzione generale, fermo restando il limite complessivo di spesa relativo agli organi collegiali di pertinenza di ciascuna Direzione generale.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni finanziarie per gli altri organismi confermati

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la spesa complessiva sostenuta nel 2005 per il funzionamento degli organi collegiali di cui all'articolo 6 del presente decreto e' ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento. Per l'anno 2006 la riduzione e' operata in misura proporzionale rispetto al periodo di tempo intercorrente fra il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore di detto decreto. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Art. 8

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Comma 1

Pari opportunita' tra donne e uomini

Comma 2

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.


Art. 9

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Comma 1

Durata degli organismi e relazione di fine mandato

Comma 2

Gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 durano in carica due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione delle Commissioni indicate, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6, che durano in carica tre anni a decorrere dalla medesima data. ((1))


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, per un periodo di tempo corrispondente a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.


I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli organismi medesimi.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.C.M. 3 agosto 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, comma 1, lettere a), d), e), f), g), del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, sono prorogati per un biennio".


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni finali e abrogazioni

Comma 2

Sono abrogati i commi da 59 a 70 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni.


E' abrogato il quarto periodo del comma 3, dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. Il quinto periodo del medesimo comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.».