Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205 e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 811 sopracitati, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, la misura dei diritti di cui ai punti a) e b) del surriferito decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, e' modificata nella misura seguente:
a) i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale, ancorche' gia' quotati presso altre borse valori, sono esenti per il primo anno dal pagamento dei diritti di quotazione;
b) per gli anni successivi, i diritti di quotazione sono cosi' ridotti:
del 75% per il secondo anno di quotazione;
del 50% per il terzo anno di quotazione;
del 25% per il quarto anno di quotazione.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1