L'articolo 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, e' sostituito col seguente:
"Art. 13. - Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocita', gli oggetti:
a) destinati all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche;
b) spettanti agli agenti diplomatici accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri ed ai membri delle loro famiglie purche' conviventi;
c) destinati all'uso ufficiale degli uffici consolari;
d) spettanti ai funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia ed ai membri delle loro famiglie purche' conviventi. L'esenzione per i generi di consumo e' limitata ai quantitativi usati direttamente dagli interessati.
Sono, inoltre, esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti importati dagli impiegati stranieri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari all'atto della loro prima immissione in funzione.
Le richieste di esenzione di cui ai precedenti commi devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I numeri della statistica, la denominazione delle merci, le aliquote dei dazi, le note relative alle sezioni, ai capitoli, alle voci ed ai dazi della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono modificati come previsto dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.
Sono soppressi gli allegati A, B, C, D, E ed F alla tariffa predetta e sono uniti alla stessa gli allegati A, B, C, D, E, F e G alla tabella di cui al precedente comma, firmati dal Ministro per le finanze.
Negli articoli 3 e successivi del presente decreto, col termine tariffa si intende la tariffa dei dazi doganali d'importazione di cui al precedente comma, nel testo modificato col comma stesso.
Art. 3
#Comma 1
I dazi stabiliti dalla tariffa e dai relativi allegati applicano in conformita' delle norme di cui ai presente decreto, salvo particolari disposizioni della tariffa stessa e dei relativi allegati o di altri provvedimenti.
Art. 4
#Comma 1
Per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea dell'energia atomica e della Comunita' economica europea, sono soppressi i dazi ancora esistenti alla data del 31 dicembre 1969.
La disposizione di cui al comma precedente si applica altresi' per i prodotti provenienti dagli Stati africani e malgascio, associati alla Comunita' economica europea, e dai Paesi e territori d'oltremare, associati alla stessa Comunita'.
Art. 5
#Comma 1
Per i prodotti di provenienza diversa da quelle di cui al precedente articolo 4, si applicano i dazi "convenzionali", se indicati nella tariffa e se risultanti inferiori ai corrispondenti dazi "autonomi", o, altrimenti, si applicano questi ultimi.
Art. 6
#Comma 1
In deroga a quanto disposto con il precedente articolo 5:
A) per i prodotti provenienti dalla Grecia:
I) si applica la disposizione di cui precedenti articolo 4, comma primo, purche' i prodotti stessi non risultino elencati nell'allegato D alla tariffa;
II) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5, se trattasi di prodotti elencati nello allegato D predetto, salvo, per i prodotti stessi, le particolari disposizioni previste nell'allegato medesimo;
B) per i prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese:
I) si applicano i dazi previsti dall'allegato E alla tariffa, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso;
II) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5, se trattasi di prodotti non elencati nell'allegato E predetto;
C) per le importazioni dal Marocco e dalla Tunisia, i dazi si applicano in conformita' delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli allegati F e G alla tariffa.
Art. 7
#Comma 1
Per i prodotti elencati negli allegati A e B alla tariffa, indipendentemente dalla loro provenienza, si applicano le disposizioni di cui agli allegati stessi, se piu' favorevoli di quelle previste dai precedenti articoli.
Art. 8
#Comma 1
In tutti i casi in cui le disposizioni del presente decreto ovvero particolari disposizioni della tariffa, dei relativi allegati o di altri provvedimenti prevedano, per i prodotti di una determinata provenienza o di una determinata origine, la soppressione dei dazi o l'applicazione di dazi piu' favorevoli, tali disposizioni si applicano a condizione che i prodotti stessi siano scortati dai documenti prescritti per comprovarne la provenienza o l'origine prevista dalle disposizioni medesime.
Ai prodotti non scortati dai detti documenti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5.
Art. 9
#Comma 1
Per i prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, elencati nell'allegato C alla tariffa, resta ferma l'esenzione dalla sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e dal diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti.
Art. 10
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1970.